Tribunale Civile Di Cassino Decr. 21 Gennaio 2016, N. 1186

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
MERITO
sta la restituzione di Euro 2.271,79 pagati dallo Zucchi in
esecuzione della sentenza di prime cure, esattamente giu-
sta quanto dallo stesso richiesto.
Va invece confermata la sentenza impugnata nella par-
te in cui ha rigettato le domande dello Zucchi.
La reciproca soccombenza induce il giudicante a com-
pensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi
del giudizio. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
DECR. 21 GENNAIO 2016, N. 1186
PRES. GHIONNI – EST. SORDI – RIC. X C. Y
Amministratore y Nomina y Durata dell’incarico y
Art. 1129, comma 10, c.c. y Interpretazione y Sca-
denza del primo anno y Rinnovo automatico y Con-
vocazione dell’assemblea per decidere se rinnovare
o meno il mandato y Necessità y Esclusione
. L’art. 1129, comma 10, c.c. va interpretato nel senso
che l’incarico di amministratore condominiale ha du-
rata annuale e che, allo scadere del primo anno, si rin-
nova automaticamente per eguale durata, senza alcuna
necessità di convocare l’assemblea per decidere se rin-
novare o meno il mandato, salva però sempre la facoltà
di deliberare la revoca. (c.c., art. 1129) (1)
(1) In dottrina, si rimanda al commento di CORRADO SFORZA FO-
GLIANI all’art. 1129, in Codice del nuovo condominio dopo la rifor-
ma, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11 settembre 2015 la sig.ra. X
ha invocato, ai sensi dell’art. 1129 c.c., la revoca dell’am-
ministratore del condominio di via C.S.A. IV Lotto in Gaeta
cui ella partecipa, il sig Y, lamentando che questi aveva
gravemente violato i suoi doveri, con conseguente nomina
giudiziale di altro in sua sostituzione.
Costituitosi in giudizio, il sig Y si è opposto, contestan-
do la sussistenza di parte degli addebiti mossigli e la rile-
vanza di altri.
All’udienza del 2 dicembre 2015 il delegato Giudice re-
latore si è riservato di riferire al Collegio assegnando alle
parti termine f‌ino al 4 gennaio 2016 per note autorizzate.
Le ragioni poste a sostegno della sua domanda dalla
sig.ra X nel ricorso (inammissibili quelle ulteriori inserite
nelle note autorizzate) sono le seguenti:
- l’amministratore avrebbe provveduto a deliberare
senza avere le maggioranze stabilite, nelle assemblee del
13 dicembre 2014, 31 gennaio 2015, 9 maggio 2015, 6 giu-
gno 2015, 20 giugno 2015, essendo state le stesse convo-
cate come straordinarie ma poi tenutesi come ordinarie;
- l’amministratore non le avrebbe comunicato la data delle
assemblee 6 giugno 2015, 20 giugno 2015 e 24 agosto 2015;
- egli avrebbe ritardato di sottoporre all’assemblea le
problematiche relative alle più volte da ella denunziate
inf‌iltrazioni al suo appartamento provenienti dal lastrico
solare, ella avendo per tempo anche indicato un paio di
preventivi per i necessari interventi;
- egli avrebbe ritardato le operazioni per scegliere la
ditta, incaricando una commissione di 5 condomini, inca-
ricando inf‌ine la R.C. senza l’approvazione dell’assemblea:
- l’amministratore, ricevuta la notif‌ica di ricorso ex art
700 c.p.c. indirizzato al Condominio da altro limitrofo, ave-
va incaricato della difesa il fratello senza prima sottoporre
la questione all’assemblea;
- egli avrebbe disposto di sua iniziativa l’esecuzione di
lavori di asfaltatura nemmeno urgenti e fatto eseguire alla
ditta R.C. lavori ulteriori (rifacimento del lastrico solare)
prima dei lavori urgenti al suo appartamento; egli avrebbe
omesso di inserire all’ordine del giorno, nemmeno dell’ul-
tima assemblea del 24 agosto 2015, l’argomento relativo
alla conferma o revoca del suo incarico, vista la scadenza
annuale.
Ebbene, come replicato dal convenuto, il Collegio ri-
scontra preliminarmente che nessuna di tali denunziate
inadempienze e scorrettezze rientrerebbe in ogni caso
nell’analitico elenco delle gravi irregolarità dell’ammini-
stratore di cui all’art 1129 comma 12 c.c., nel suo testo
riformato dall’art 9 della L. n. 220/12.
Nello specif‌ico, poi, deve osservarsi:
essendo l’amministratore mero esecutore di quanto de-
liberato in seno all’assemblea, in alcun modo egli può esser
ritenuto investito della sua conduzione e della previa verif‌ica
della regolarità del suo insediamento e dei suoi deliberati
(operazione rimessa agli stessi partecipanti sotto la direzio-
ne del presidente); l’amministratore ha fornito prova docu-
mentale della spedizione tramite la “Sail Post” delle lettere
raccomandate di convocazione della ricorrente a tutte le
indicate assemblee: tanto basta a ritener assolto il suo com-
pito, l’eventuale mancata ricezione delle missive dovendo
costituire oggetto di riscontro in seno all’assemblea;
a fronte della sua nomina avvenuta nell’agosto del
2014, già in occasione dell’assemblea tenutasi il 31 gen-
naio 2015 risultavano pervenuti 7 preventivi a fronte dei
quali l’assemblea, e non certo l’amministratore, deliberò
di aff‌idare ad una commissione costituita da condomini
l’esame dei medesimi;
il ricorso ex art 700 c.p.c. venne notif‌icato il 7 gennaio
2015 per l’udienza del 16 gennaio 2015, sicché legittima-
mente egli diede immediato incarico a legale di sua f‌iducia;
la Cassazione ha precisato: “Alla luce delle conside-
razioni svolte va enunciato il seguente principio di dirit-
to: “L’amministratore di condominio, in base al disposto
dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in
giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza pre-
via autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in
tal caso, ottenere la necessaria ratif‌ica del suo operato da
parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammis-
sibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”
(SS.UU. n. 18331/ 10);
nel nostro caso, stante l’evidente impossibilità di con-
vocare preventivamente l’assemblea, tale operato dell’am-
ministratore venne ratif‌icato dall’assemblea tenutasi il 31
gennaio 2015 (all. 3 parte ricorrente);

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