Tribunale Civile di Campobasso 22 agosto 2017, n. 502

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO
22 AGOSTO 2017, N. 502
EST. QUARANTA – RIC. COMUNE DI CAMPOBASSO (AVV.TI IACOVELLI E DI
GIOVINE) C. PETRONE (AVV. FRATANGELO)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Presenza sull’asfalto
di macchia d’olio proveniente da un cassonetto dei
rif‌iuti y Caduta da un ciclomotore y Responsabilità
dell’Ente gestore della strada y Esclusione y Condi-
zioni.
. Nel caso in cui la caduta da un ciclomotore sia stata
cagionata non da un difetto strutturale della carreg-
giata ma dalla presenza sull’asfalto di olio proveniente
da un cassonetto dei rif‌iuti, è esclusa la responsabilità
dell’Ente gestore della strada qualora sia provato che
l’Ente non avesse avuto conoscenza di tale situazione e
che la macchia d’olio si fosse creata non molto tempo
prima del sinistro, sì da escludersi che la situazione di
pericolo fosse insorta in un tempo tale da consentire
al Comune di averne conoscenza e di intervenire per
rimuoverla. (nuovo c.s., art. 14; c.c., art. 2051)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 310/2015 il Giudice di pace di Cam-
pobasso ha condannato il Comune di Campobasso al pa-
gamento della somma di euro 750,00 oltre interessi legali
in favore di Petrone Salvatore a titolo di risarcimento del
danno cagionato al motoveicolo dell’attore in conseguenza
della caduta del f‌iglio del Petrone il quale, mentre viaggia-
va a bordo del ciclomotore di proprietà del padre, perde-
va il controllo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto,
proveniente da un cassonetto dei rif‌iuti posizionato in una
strada cittadina.
Il Comune ha interposto appello deducendo che dall’i-
struttoria svolta era emerso che il sinistro si era verif‌icato
a causa della presenza sul manto stradale di una macchia
di olio proveniente da due cassonetti dei rif‌iuti presenti
sul luogo e, quindi, non per un difetto strutturale della
strada ma per una situazione provocata da terzi e che l’at-
tore non aveva provato che tra l’insorgere della situazione
di pericolo ed il sinistro fosse decorso un tempo tale da
consentire l’intervento dell’Ente. Ha, altresì, dedotto l’er-
ronea determinazione del quantum del risarcimento in
quanto operata sulla base delle sole fatture prodotte dalla
controparte.
L’appellato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o
l’infondatezza dell’appello.
All’udienza del 9 marzo 2017 le parti hanno precisato
le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all’art.
190 c.p.c.
L’appello è fondato.
In materia di responsabilità ex art 2051 c.c. va, in ade-
sione ai principi enunciati dalla Suprema Corte (cfr., tra
le atre Cass. 15042/2008) rilevato che il custode del bene
demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori
di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente in-
determinati, a causa dei comportamenti degli utilizzatori
del bene. La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051
c.c., presenta, pertanto, un problema di delimitazione
dei rischi di cui far carico all’Ente gestore. Le peculiarità
della responsabilità del custode di beni demaniali vanno,
in particolare, individuate nella natura e nella tipologia
delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che
esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costi-
tuire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal
custode (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto
del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica
contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti inve-
ce di situazioni di pericolo estemporaneamente create da
terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza. In
tale seconda ipotesi, la selezione dei rischi addossabili
all’Ente va compiuta tramite una più ampia ed elastica
applicazione della nozione di caso fortuito, sicché l’emer-
gere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito quanto
meno f‌inché non sia trascorso il tempo ragionevolmente
suff‌iciente perché l’ente gestore acquisisca conoscenza
del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad elimi-
narlo. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, va qualif‌icato
come fortuito il fattore di pericolo, creato occasionalmen-
te da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensi-
ve prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento
riparatore dell’ente custode.
Nel caso di specie è emerso, in modo non controverso,
che la caduta del ciclomotore è stata cagionata non da
un difetto strutturale della strada ma dalla presenza
sull’asfalto di olio proveniente da un cassonetto dei ri-
f‌iuti. È, pertanto, provata l’esistenza di nesso causale tra
il danno e l’insidia presente sulla strada comunale ma è
provato che l’Ente non avesse avuto conoscenza di tale
situazione e deve, anzi, ragionevolmente concludersi che
la macchia d’olio sull’asfalto si fosse creata non molto
tempo prima del sinistro, sì da escludersi che la situa-
zione di pericolo fosse insorta in un tempo tale da con-
sentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire
per rimuoverla.

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