Tribunale Civile Di Cagliari Sez. II, 10 Febbraio 2016

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
SEZ. II, 10 FEBBRAIO 2016
EST. DESSI – RIC. S.D.C. E G. S.N.C. (AVV. MANCA) C. COND. VIA T. N. 164 ED ALTRI
Regolamento di condominio y Tabella millesima-
le y Contrattuale y Revisione per errore o sopravve-
nuti mutamenti dello stato dei luoghi y Maggioran-
za di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. y Suff‌icienza y
Revisione giudiziale nell’interesse di uno solo dei
condomini y Ammissibilità.
. Anche le tabelle millesimali a carattere “contrattuale”
possono essere rettif‌icate per errore, ovvero modif‌icate
per sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi con
le maggioranze qualif‌icate di cui all’art. 1136, comma
2, c.c. ovvero, in sede giudiziale, anche nell’interesse
di uno solo dei condòmini che ponga tali presupposti
a fondamento della domanda. (c.c., art. 1136; att. c.c.,
art. 69) (1)
(1) Si fa rilevare come la pronuncia in epigrafe non affronti la que-
stione se, a seguito della riforma dell’art. 69 att. c.c., la modif‌ica delle
tabelle millesimali (al di fuori dei casi specif‌ici di erroneità o mutate
condizioni dell’edif‌icio) richieda l’unanimità (come parrebbe dalla
formulazione letterale dell’articolo in questione) o la maggioranza
(come aveva affermato, dando corso ad un nuovo indirizzo in tema
di maggioranze necessarie per l’approvazione o modif‌icazione delle
tabelle millesimali, Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2010, n. 18477, in que-
sta Rivista 2010, 469, poi confermata da Cass. civ. 26 febbraio 2014,
n. 4569, ivi 2014, 440).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ciazione ritualmente notif‌icato nei termini
e nelle forme di legge, la S.D.G. e G. s.n.c ha convenuto
in giudizio davanti questo Tribunale il Condominio sito al
civico n. 14 della Via Toscana di Carbonia ed i condomini
tutti meglio in epigrafe specif‌icati, esponendo:
1) di essere proprietaria nel sopra detto stabile in Con-
dominio di quattro distinte unità immobiliari di cui a) un
piano pilotis b) un locale commerciale al piano terra c)
un appartamento ad uso uff‌icio al piano primo d) ed un
appartamento ad uso uff‌icio al piano quinto;
2) che in forza delle tabelle millesimali in uso in detto
Condominio f‌in dal momento della sua costruzione, predi-
sposte dal costruttore e richiamate all’art. 3 dell’allegato
Regolamento condominiale in atti, alle sopra descritte
unità immobiliari erano stati complessivamente assegnati
n. 251 millesimi;
3) che detto valore era tuttavia del tutto erroneo, sia
in linea di fatto che di diritto, e doveva pertanto essere
rettif‌icato dal giudice adito;
4) che - in particolare - al piano pilotis era stato in-
giustif‌icatamente attribuito un valore proporzionale pari
a ben 104 millesimi, palesemente esorbitante l’effettiva
consistenza del bene e scaturito dalla omessa applica-
zione dei necessari coeff‌icienti di riduzione derivanti dalla
effettiva destinazione d’uso dell’immobile in mancanza di
una sua attuale classif‌icazione catastale;
5) che tale stato di cose era fonte per la deducente di
grave pregiudizio, essendo la stessa chiamata a concorrere
alle spese comuni in misura non dovuta e proporzional-
mente superiore a quanto invece richiesto agli altri con-
domini;
6) che inoltre nelle stesse tabelle millesimali era stato
altrettanto ingiustif‌icatamente attribuito al lastrico sola-
re, in realtà di proprietà e uso comune, un valore mille-
simale pari a 10/1000, cosi alterando l’intera ripartizione
millesimale relativa al complesso delle unità immobiliari
site nello stabile in argomento;
7) che in forza di consolidata giurisprudenza di legit-
timità, nonchè ai sensi dell’art 69 disp. att. c.p.c., detti
errori - concretanti una obiettiva divergenza fra il valore
effettivo degli immobili ed il valore proporzionale espresso
nelle vigenti tabelle millesimali - potevano essere emenda-
ti anche a semplice maggioranza ovvero, in sede giudizia-
le, anche a richiesta di uno solo dei condomini interessati;
8) che a nulla erano valsi i tentativi f‌in qui espletati
dalla ricorrente in ambito condominiale al f‌ine di ottenere
la rettif‌ica delle tabelle millesimali al momento in uso.
Ha inf‌ine concluso, come in epigrafe specif‌icato col fa-
vore delle spese di lite.
A seguito della rituale notif‌ica dell’atto introduttivo del
procedimento, si sono costituiti in giudizio il Condominio
convenuto nonchè - personalmente - l’avv. to M.F., ecce-
pendo la inammissibilità e la totale infondatezza della av-
versa domanda ed in particolare rilevando:
a) che le tabelle millesimali oggetto di causa avevano
carattere contrattuale, essendo state predisposte dallo
stesso costruttore, approvate all’unanimità dall’assemblea
dei condomini e allegate come per legge al regolamento
condominiale, e non potevano pertanto essere modif‌icate
ad istanza di un solo condomino;
b) che dette tabelle, inoltre, avevano incontestatamen-
te regolato i rapporti interni al condominio in questione
per quasi trent’anni, il che consentiva - sotto ulteriore pro-
f‌ilo - di ritenere che le stesse avessero di fatto ottenuto la
tacita approvazione della unanimità dei condomini;
c) che le stesse, inoltre, non erano inf‌iciate da alcun
errore apprezzabile che ne giustif‌icasse la revisione ai sen-
si dell’art. 69 disp. att. c.c.;
d) che in particolare non sussisteva l’erronea valu-
tazione dei millesimi di proprietà da attribuirsi al piano
pilotis, correttamente valutati 1) in base ai parametri vo-
lumetrici e non già - come ingiustif‌icatamente preteso dal
CTP dell’attrice - in base a quelli planimetrici, trattandosi
di fabbricato contraddistinto dalla presenza di unità im-
mobiliari con altezze utili differenti 2) e senza inoltre con-
ferire rilievo, ancora una volta in conformità ai parametri
di legge, al concreto utilizzo e allo stato di conservazione
del bene;
e) che neppure poteva rilevale l’avvenuta attribu-
zione al lastrico solare, effettivamente in uso e proprie-
tà comune, di n. 10 millesimi di proprietà, posto che in
concreto detto errore non era andato a gravare su alcuna
delle parti, avendo gli amministratori condominiali via via
succedutisi nel tempo sempre opportunamente provvedu-
to ad ovviare allo stesso ragguagliando i conteggi, operati
al f‌ine del riparto delle spese comuni, a 990/990 anzichè ai

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