Tribunale Civile Di Busto Arsizio Sez. Iii, 20 Marzo 2018, N. 546

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
dimento di convalida non è pronunciato in dipendenza
di un fatto del convenuto ma di un interesse esclusivo
dell´attore-intimante alla costituzione in via preventiva
di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla
scadenza del contratto” (Cass. n. 3969/2007). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. III, DECR. 26 APRILE 2018
PRES. ARCERI – EST. IOVINO – RIC. D. ED ALTRO C. SUPERCONDOMINIO VIALE F.
NN. 2-4-6- E VIA M. N. 1 BOLOGNA
Amministratore y Giudiziale y Proposizione di
ricorso ex art. 1129 c.c. y Nomina assembleare in-
tervenuta nelle more tra il deposito del ricorso e
l’invio dello stesso alla notif‌icazione y Effetti y Ces-
sazione della materia del contendere y Invalidità
della delibera di nomina y Questione da sollevarsi
in sede di impugnazione della stessa y Delibazione
in sede di procedimento di volontaria giurisdizione
y Esclusione.
. Qualora nelle more tra il deposito del ricorso ex art.
1129 c.c. per la nomina giudiziale di un amministrato-
re condominiale e l’invio alla notif‌icazione dello stesso
intervenga la nomina assembleare, deve dichiararsi la
cessazione della materia del contendere. Né l’eventua-
le invalidità, sotto qualunque prof‌ilo, della suddetta
nomina può essere in alcun modo delibata in sede di
procedimento di volontaria giurisdizione, trattandosi di
questione devoluta all’esclusiva sede contenziosa di im-
pugnazione della relativa delibera. (c.c., art. 1129) (1)
(1) Peculiare questione giuridica, in riferimento alla quale non si
rinvengono precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13 febbraio 2018, C.D. e M.O.,
invocavano la nomina di un amministratore ex art. 1129
c.c., allegando l’esistenza del Supercondominio di Viale F.
nn. 2-4-6 e Via M. n. 1 di Bologna (Bo) e la mancata no-
mina dell’amministratore, tra l’altro, all’ultima assemblea
del 26 gennaio 2018 per mancanza di suff‌iciente maggio-
ranza utile per decidere la sostituzione di quello uscente,
perchè in scadenza legale.
Si costituivano i resistenti, che invocavano tra l’altro
e per quanto di esclusivo specif‌ico interesse alla presen-
te sede, che nell’assemblea straordinaria del 16 febbraio
2018 era stata nuovamente nominata nella carica C.I.
A seguito della relazione in camera di consiglio e della
susseguente discussione il Tribunale riservava la decisione.
Il ricorso va respinto, essendo cessata la materia del
contendere. Osserva il Collegio che:
– è pacif‌ico tra le parti l’evenienza che in data 16 feb-
braio 2018 è intervenuta la nomina invocata in ricorso e,
quindi, il Supercondominio resistente si è dotato di un
amministratore. Ciò fa venir meno l’interesse alla nomina;
– l’eventuale invalidità, ciò dicasi sotto qualunque pro-
f‌ilo, della suddetta nomina è questione devoluta all’esclu-
siva sede contenziosa, deputata all’impugnazione della
relativa delibera, peraltro anche promossa, questione che
non può essere in alcun modo delibata nel presente proce-
dimento di volontaria giurisdizione, dove è inibito l’esame
di aspetti pertinenti la cognizione di natura contenziosa;
– nello specif‌ico, poi, il ricorso è stato proposto il 13
febbraio 2018, ma è stato avviato alla notif‌icazione in data
ben successiva (28 febbraio 2018) all’intervenuta nomina
(16 febbraio 2018);
– parte ricorrente non ha ritenuto di aderire, neppure
nel corso dell’udienza, alla cessazione della materia del
contendere, correttamente invocata dai resistenti, circo-
stanza questa che, unitamente all’imprudente volontà di
procedere comunque alla notif‌icazione, giustif‌ica una con-
danna alle spese del presente procedimento nei confronti
di ciascuno dei resistenti costituiti. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO
SEZ. III, 20 MARZO 2018, N. 546
EST. PUPA – RIC. X (AVV.TI LIOTTA E MALÈ) C. Y (AVV. MENICHINO)
Procedimenti sommari y Convalida y Per morosi-
y Opposizione del conduttore y Mediazione ob-
bligatoria ex art. 5 D.L.vo n. 28/2010 y Parte tenu-
ta all’incombente y Intimante locatore y Omissione
y Conseguenze y Improcedibilità delle domande
avanzate in sede di intimazione.
. Nel giudizio conseguente all’opposizione alla convali-
da di sfratto per morosità, la mancata attivazione da
parte del locatore della procedura di mediazione ob-
bligatoria prevista dal D.L.vo n. 28/2010 implica l’im-
procedibilità delle domande avanzate in sede di inti-
mazione. (d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5) (1)
(1) Il Giudicante, consapevole dell’esistenza di un contrasto giu-
risprudenziale – di cui viene dato conto in motivazione – quanto
all’individuazione della parte su cui incombe l’onere di attivare la
procedura di mediazione obbligatoria, individua la parte onerata
nell’intimante-locatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi l’improcedibilità
delle domande avanzate dall’intimante in sede di intima-
zione di sfratto per morosità della controparte, stante la
mancata attivazione da parte della locatrice della pro-
cedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.L.vo n.
28/2010 quale condizione di procedibilità per le controver-
sie in materia locatizia.
Infatti, a norma dell’art. 5 bis, del D.L.vo n. 28/2010 e
successive modif‌iche: “chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa a una controversia in materia di loca-
zione, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto”, fermo restando il disposto del comma 4 per
i procedimenti di convalida dell’ultimo sfratto.
Questo Giudice è consapevole dell’esistenza di un
contrasto in seno alla giurisprudenza di merito in ordine

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