Tribunale Civile Di Brescia Sez. Vol. Giur., 15 Aprile 2016

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MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
dall’origine, essendo fatta salva l’azione di ripetizione delle prestazioni
nelle more eseguite (cfr. l’art. 1422 c.c.).
(21) In un’ottica antitetica rispetto al canone def‌lattivo cui la recen-
te legislazione è stata improntata.
(22) La novella trae forse spunto da un caso giudiziario deciso ad
inizio ‘900 dal conciliatore di Altavilla Irpina. L’autore narra con l’argu-
zia che lo contraddistingue che il locatore, il Granella, citò in giudizio
la famiglia conduttrice (dei Piccirilli) i quali avrebbero abbandonato la
casa ad essi locata infamandone il nome, dichiarando che la stessa era
infestata dai fantasmi (su questo ed altri casi di infestazione di fantasmi
presenti nelle case, si veda l’agile volume di CATERINA, Storie di loca-
zioni e di fantasmi, Soveria Mannelli, 2011). Nel giudizio così introdotto,
l’avv. Zummo, difensore degli inquilini, eccepì che il locatore sarebbe
risultato inadempiente al contratto non avendo garantito il pacif‌ico godi-
mento della cosa locata, in quanto affetta da vizio occulto ex art. 1577 c.c.
costituito dalla presenza degli spiriti. Il tribunale diede però ragione al
locatore, condannando i Piccirilli alle spese ed al risarcimento dei danni.
Una volta vinta la causa, il locatore però ebbe a ricredersi amaramente
della sua arroganza. Dormendo nella casa in precedenza locata ebbe la
possibilità di assistere de visu ai fenomeni di spiritismo che in essa si ma-
nifestavano (“La giustizia cieca ti ha dato ragione. Ma tu ora hai aperto
gli occhi. Che hai visto? Parla!” dice Zummo al povero Granella che uscì
dalla casa ”tutto tremante, piangeva e non poteva parlare”).
(23) Si rimanda, ancora, a quanto scriveva TRIFONE, op. cit., 464.
(24) Così, classicamente, si legge in TORRENTE, Manuale di diritto
privato, Milano, 1968, VII° ed., 156.
(25) Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18213, con la cit. nota di
CUFFARO.
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
SEZ. VOL. GIUR., 15 APRILE 2016
PRES. ED EST. GABRIELE – RIC. CONDÒMINI CONDOMINIO MONTEBALDO IN
DESENZANO DEL GARDA
Amministratore y Durata dell’incarico y Rinnovo
tacito y Portata dei poteri.
. In tema di durata dell’incarico dell’amministratore, il
riformato art. 1129 c.c. va interpretato nel senso che
dopo il primo incarico annuale segua ex lege – in assen-
za di revoca o dimissioni – un solo rinnovo tacito di un
anno con pienezza di poteri e, per il periodo successivo,
la limitazione dei poteri dell’amministratore (cessato
ma in regime di prorogatio imperii) al compimento
delle sole attività urgenti, al f‌ine di evitare pregiudizi
alle cose comuni. (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130) (1)
(1) Nel senso che, nel vigore della disciplina previgente, pur nella
ritenuta inderogabilità del termine annuale, era comunque pacif‌ica
la possibilità di una tacita conferma di anno in anno e la proroga di
tutti i poteri di cui all’art. 1130 c.c., v. Cass. civ. 30 ottobre 2012, n.
18660, in questa Rivista 2013, 641.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che in data 21 ottobre 2015 i ricorrenti, con-
domini del “Condominio Montebaldo” sito in via Montebal-
do n. 99 in Desenzano del Garda, hanno chiesto ai sensi
dell’art. 1129 c.c. la nomina di nuovo amministratore di
condominio; hanno dedotto che: la società Gestioni Im-
mobiliari Chiavegato Srl è stata nominata amministrato-
re del condominio con delibera del 20 ottobre 2013; du-
rante l’assemblea convocata in data 18 maggio 2014 non
era prevista alcuna deliberazione in merito alla nomina
dell’amministratore; anche nelle assemblee convocate ri-
spettivamente in data 17 maggio 2015 ed in data 21 giugno
2015 nessuna deliberazione è stata assunta in merito alla
nomina dell’amministratore per mancanza di quorum de-
liberativo; l’art. 1129 comma 10 c.c. prevede che “l’incarico
di amministratore abbia durata di un anno e si intende
rinnovato per uguale durata”; scaduto il termine del se-
condo anno di amministrazione senza che sia intervenuto
provvedimento di nomina da parte dell’assemblea, l’am-
ministratore Gestioni Immobiliari Chiavegato S.r.l. dovrà
ritenersi cessato senza possibilità di proroga alcuna;
all’udienza del 17 dicembre 2015 la difesa dei ricorrenti
ha prodotto il verbale dell’assemblea straordinaria del 22 no-
vembre 2015 con i quali si è provveduto alla riconferma della
Gestioni Immobiliari Chiavegato S.r.l. quale amministratore
del condominio; ritenuto che l’avere l’assemblea del condo-
minio provveduto alla nuova nomina dell’amministratore
successivamente alla notif‌icazione del ricorso determina
senz’altro la cessazione della materia del contendere;
rilevato, peraltro, che la difesa dei resistenti ha co-
munque insistito in una pronuncia sulle spese del proce-
dimento;
ritenuto che in ordine a dette spese occorre fare appli-
cazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, ele-
vato dalla giurisprudenza a criterio di distribuzione delle
spese di giudizio, in base al quale il giudice deve provve-
dere su tali spese delibando il fondamento della domanda
per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o ri-
gettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione
della materia del contendere;
ritenuto che la stessa difesa dei resistenti nel prospet-
tare la tesi per cui se l’assemblea non provvede alla nuova
nomina l’amministratore permane nel suo incarico f‌ino
alla successiva scadenza, senza che sia possibile attivare
la nomina giudiziale in assenza di revoca ovvero di dimis-
sione, evidenza che “l’art. 1135 c.c. attribuisce il potere di
provvedere alla conferma dell’amministratore e ancora
l’attuale art. 1136 quarto comma c.c. prevede una parti-
colare maggioranza per la nomina possono ancor di più
ingenerare una confusione terminologica con il comma
10 dell’art. 1129 (rinnovato)” e def‌inisce di “poco chiara
costruzione legislativa” l’ordine del nuovo testo dell’art.
1129 comma 10 c.c.; inoltre, detta difesa, pur escludendo
che il nuovo dettato legislativo preveda la c.d. “proroga-
tio imperii”, ha prodotto a sostegno della propria tesi un
precedente della Corte d’appello di Venezia nel quale, per
converso, si fa riferimento all’automaticità del rinnovo au-
tomatico dell’amministratore “con conseguente conferma
dell’istituto della prorogatio” la cui operatività, peraltro,
diversamente da quanto ritenuto della predetta Corte, de-
termina ora, con riferimento all’amministratore “cessato”
l’obbligo da parte dell’amministratore stesso di provvedere
alla esecuzione delle sole attività urgenti (comma 8 art.
1129 c.c.) e non certo pienezza di poteri;
rilevato che la tesi su cui si è fondato il ricorso (soste-
nuta anche da autorevole dottrina) per cui dopo il primo
incarico annuale segua ex lege in assenza di revoca o di

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