Tribunale civile di Bologna sez. Ii, 19 aprile 2018, n. 985

Pagine63-64
183
giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
ponibili ad azione esecutiva ex parte creditrice. Dall’altro
lato, deve ritenersi sussistente l’ulteriore requisito della
consapevolezza del debitore di precludere o rendere dif-
f‌icile l’attivazione coattiva del credito (consapevolezza da
intendersi, per pacif‌ica giurisprudenza di legittimità, come
mera conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori).
Nel caso di specie, emerge che: L. P. ha prestato ga-
ranzia f‌ideiussoria a Banca di P. a favore della società del
nipote, A. & P. S.a.s. di A. S.; successivamente, in data 17
luglio 2012, la linea di credito garantita è stata revocata
e il debitore principale e il f‌ideiussore sono stati messi in
mora, pur non provvedendo gli stessi né al saldo né ad un
rientro graduale. L. P. aveva precedentemente concesso
altre garanzie, a favore della società facente capo al ni-
pote, nei confronti di Banca di V. C., per cui tutti i beni
immobili di sua proprietà, posti a P. e a S. G. P., sono stati
gravati da ipoteche volontarie, iscritte nel 2008 e nel 2009
a favore di tale istituto. Nell’anno 2013 la medesima Banca
di V. C. ha promosso pignoramenti immobiliari dinanzi al
Tribunale di P. ma i beni sottoposti a procedura sono risul-
tanti incapienti, anche solo per soddisfare il suo credito
(pari a euro 1.652.290,00).
In tale situazione, L. P., in data 30 settembre 2015, ha
donato l’unico bene di sua proprietà, rimasto libero da gra-
vami, a M. P. G., moglie del nipote S. A.
Da questi fatti, emerge che L. P. era consapevole di
aver garantito le obbligazioni del nipote, che dette obbli-
gazioni non erano state adempiute (la stessa era stata nel
2012, destinataria di un atto di messa in mora) e che era,
dunque, debitrice nei confronti della Banca di P. f‌ino alla
concorrenza di euro 700.000,00. Inoltre, al momento della
donazione (settembre 2015) l’attrice sapeva che tutti gli
altri suoi beni immobili erano stati pignorati – i procedi-
menti esecutivi hanno avuto inizio nel 2013 e le perizie di
stima sono state redatte nel 2014 – per un ingente credito
e che non sarebbero stati suff‌icienti a garantire anche il
credito di Banca di P. La stessa, inoltre, aveva contezza
del fatto che l’unico suo bene rimasto privo di gravami era
l’immobile di B. e che lo stesso sarebbe potuto essere ag-
gredito, prima o poi, dal creditore insoddisfatto.
Com’è noto, l’azione revocatoria avente ad oggetto un
atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arreca-
to alle ragioni dei creditori istanti sia conosciuto oltreché
dal debitore donante anche dal terzo benef‌iciario, trat-
tandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di
revocatoria degli atti a titolo oneroso in quanto il terzo ha
comunque acquisito un vantaggio senza un corrisponden-
te sacrif‌icio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse
posposto a quello del creditore (Cassazione civile 17 mag-
gio 2010, n. 12045; Cassazione civile 3 marzo 2009, n. 5072;
Cassazione civile 17 maggio 2010, n. 12045; Cassazione ci-
vile 12 aprile 2000, n. 4642).
La donazione dell’immobile di B. da parte di L. P. a M.
P. G. ha, quindi, sottratto un bene privo di gravami alla
garanzia del credito e, comunque, compromesso e reso
più diff‌icoltoso il soddisfacimento dello stesso; per questo
motivo, lo stesso deve essere dichiarato ineff‌icace nei con-
fronti del creditore Banca di P.
3) Per quanto concerne le spese legali, la liquidazio-
ne delle stesse segue il principio di soccombenza. Attesa,
pertanto, l’integrale soccombenza di parte ricorrente nei
confronti della resistente e dell’intervenuta Banca di P.,
ritiene il Tribunale che debba essere disposta la condanna
di L. P. al pagamento delle spese processuali a favore di
M. P. G. e di Banca di P., si liquidano in euro 4.020,00 – a
ciascuna parte – per compensi (parametri minimi di cui
al D.M. 55/2014), oltre spese generali forfettarie al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto all’intervenuto F. A., attesa la sua soccombenza
avuto riguardo al rigetto della domanda revocatoria da lui
avanzata, ritiene il Tribunale che debba essere disposta
la condanna di L. P. al pagamento in favore di F. A. del
50% spese processuali, che, per tale quota, si liquidano in
euro 2.010,00 per compensi (parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014), oltre 15% rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a.
come per legge. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. II, 19 APRILE 2018, N. 985
EST. COSTANZO – RIC. SOC. COOP. SOCIALE X A.R.L. (AVV. CICERONE) C. Y (N.C.)
Obbligazioni del locatore y Consegna dell’immo-
bile locato y Rif‌iuto y Condanna al rilascio y Misu-
ra coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. (cd.
astreinte) y Ammissibilità y Fattispecie.
. Il provvedimento con cui, a fronte dell’accertato
inadempimento all’obbligo di consegna del bene lo-
cato, il giudice condanni la parte locatrice al rilascio
dell’immobile in favore del conduttore con f‌issazione
della data per l’adempimento, può altresì prevedere
– purché su istanza di parte e salva l’ipotesi in cui la
misura appaia manifestamente iniqua – la condanna
al pagamento di una somma di denaro dovuta dall’ob-
bligato per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedi-
mento medesimo (Fattispecie nella quale il giudice -
tenuto conto del valore della controversia, della natura
della prestazione e del prevedibile danno nell’ipotesi
di continuato inadempimento - ha stimato equo f‌issare
a carico di parte locatrice l’importo di € 50,00 per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna alla
consegna dell’immobile). (c.p.c., art. 614 bis) (1)
(1) Tematica nuova, di cui la pronuncia in epigrafe sembra costituire
– a quanto consta – una delle prime applicazioni in ambito locatizio.
Per approfondimenti dottrinali di carattere generale in materia di c.d.
astreintes, v. TOMASO GALLETTO, Le nuove frontiere dell’esecuzione
forzata e le misure di coercizione indiretta e MAURO BOVE, La misu-
ra coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c., entrambi in www.iudicium.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
2. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 20
novembre 2017, la Società Cooperativa Sociale X a r.l.
ha chiesto la condanna della signora Y all’adempimento

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT