Tribunale Civile Di Bologna Sez. II, 17 Novembre 2015

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. II, 17 NOVEMBRE 2015
EST. MATTEUCCI – RIC. BETTI (AVV. BENTIVOGLI) C. MUHAMMAD ED ALTRO (AVV.
GAMBERINI)
Procedimenti sommari y Convalida y Opposizione
y Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. y Estinzione
o improcedibilità del giudizio di merito per omessa
mediazione y Conseguenze su di essa y Ineff‌icacia y
Esclusione.
. L’ordinanza non impugnabile di rilascio, in quanto
provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio
sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella
pronuncia di successiva sentenza di merito negativa, è
idonea a dispiegare i propri effetti al di fuori del pro-
cesso e non resta travolta dalla declaratoria di impro-
cedibilità, susseguente ad omesso esperimento del pro-
cedimento di mediazione disposto dal giudice. (c.p.c.,
art. 665; d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Betti Antonio con atto di intimazione di sfratto noti-
f‌icato in data 2 dicembre 2014 conveniva Abbas Hussain e
Muhammad Saud avanti al Tribunale intestato, esponen-
do:
- di avere concesso in locazione ai predetti Abbas e
Muhammad (con contratto in data 3 maggio 2010 registra-
to il successivo 11 maggio) un immobile ad uso abitativo
sito in Bologna, (omissis);
- che i conduttori si erano resi inadempienti avendo
omesso il pagamento delle spese condominiali relative
alla gestione ordinaria 2013/2014 per complessivi euro
2.964,00;
- che il locatore aveva dovuto anticipare al Condominio
gli importi non versati dai conduttori.
Concludeva quindi chiedendo: a) che lo sfratto fosse
convalidato e che fosse f‌issata la data di esecuzione del
rilascio; b) che fosse emessa ingiunzione di pagamento
“per i canoni scaduti e da scadere f‌ino all’esecuzione dello
sfratto” e per gli oneri condominiali insoluti.
All’udienza del 19 gennaio 2015 f‌issata per la convalida
si costituiva solamente Muhammad Saud il quale:
§ in via preliminare eccepiva l’inammissibilità della do-
manda in quanto avente ad oggetto i soli oneri accessori;
§ nel merito deduceva:
- che il locatore aveva omesso di fornirgli l’indicazione
specif‌ica delle spese ai sensi dell’art. 9 L. 392/78;
- che comunque l’importo richiesto era eccessivo, an-
che tenuto conto del fatto che il contratto prevedeva un
importo mensile di soli euro 80,00;
- di avere proposto al locatore di regolarizzare il paga-
mento degli oneri accessori mediante versamenti rateiz-
zati.
Concludeva opponendosi alla convalida e all’emissione
di decreto ingiuntivo.
L’intimato Abbas non compariva sebbene avesse ricevu-
to regolare notif‌ica dell’atto di intimazione.
Effettuato rinvio per trattative, all’udienza del 23 feb-
braio 2015 le parti davano atto di non avere raggiunto al-
cun accordo e l’intimante insisteva per la convalida e per
l’emissione di decreto ingiuntivo “per gli oneri insoluti”.
Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2015 veniva
ordinato agli intimati il rilascio dell’immobile (con termi-
ne per l’esecuzione in data 10 aprile 2015) e disposto il
mutamento del rito con assegnazione di termini perentori
differenziati per l’eventuale integrazione degli atti intro-
duttivi.
Con la medesima ordinanza veniva disposto che la Can-
celleria provvedesse alla notif‌ica dell’ordinanza al conve-
nuto contumace.
La Cancelleria provvedeva in conformità.
Entrambe le parti costituite depositavano memorie in-
tegrative.
L’intimante ribadiva le domande e difese svolte.
L’intimato Muhammad insisteva per il rigetto, chieden-
do altresì che in caso di esecuzione dell’ordinanza di rila-
scio il locatore fosse condannato “al risarcimento di tutti i
danni subiti e subendi”.
All’udienza del 7 luglio 2015 f‌issata all’esito del muta-
mento del rito veniva dichiarata la contumacia dell’Abbas
e assegnato termine di gg. 15 per il deposito della domanda
di mediazione obbligatoria.
All’udienza del 3 novembre 2015, constatato che nes-
suna delle parti aveva attivato la mediazione obbligatoria
e che l’immobile oggetto di domanda non era ancora stato
rilasciato, veniva direttamente f‌issata l’odierna udienza di
discussione.
B) 1. Come prima evidenziato sub A), le parti hanno
omesso di attivare il procedimento di mediazione obbliga-
toria, dopo che questo giudice aveva assegnato il termine
di legge di gg. 15.
Occorre ricordare che l’articolo 5 del decreto legisla-
tivo n. 28 del 2010 al comma 1-bis introdotto dal decreto
legge n. 69/2013 convertito con modif‌icazioni dalla legge
n. 98/2013 prevede la mediazione obbligatoria per le cau-
se in materia locatizia e stabilisce che “L’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale” ed anche che il giudice, quando
rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle
parti “il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione”.
Il successivo comma 4 lettera b) stabilisce che il
comma 1-bis non si applica “nei procedimenti per conva-
lida di licenza o sfratto, f‌ino al mutamento del rito di cui
all’articolo 667 del codice di procedura civile”.
A tale ultimo proposito giova evidenziare, con specif‌i-
co riguardo ai tempi di attivazione del procedimento di
mediazione obbligatoria con riferimento alle intimazioni
di sfratto, che questa Sezione ha preso posizione stabi-
lendo che il termine per l’esperimento della mediazione
obbligatoria va opportunamente assegnato non più in sede
di procedimento di sfratto bensì (ove le parti non abbiano
nel frattempo autonomamente provveduto ad esperire la
mediazione) in occasione dell’udienza che si svolge all’e-
sito del mutamento del rito.

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