Tribunale civile di bergamo ord. 23 Agosto 2013

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
MERITO
provvedimento monitorio nei confronti del subentrato ac-
quirente, divenuto effettivo condomino, salvo il suo diritto
di rivalsa nei confronti del dante causa (17).
Come affermato in risalente giurisprudenza, l’art. 63
disp. att. c.c., non operando alcuna distinzione, consente
all’amministratore di ottenere il decreto ingiuntivo, ese-
cutivo immediatamente, per la riscossione dei contributi
relativi a spese straordinarie, una volta che l’assemblea
ha approvato lo stato di ripartizione dei contributi stessi,
nonché per le spese aventi riferimento ad un esercizio
pregresso, le quali possono legittimamente essere portate
all’esame ed al voto dell’assemblea condominiale, le cui
deliberazioni vincolano singolarmente i condomini inte-
ressati (18).
Notato in dottrina che l’approvazione del preventivo
delle spese, nonché la ripartizione delle stesse, come l’ap-
provazione del rendiconto annuale dell’amministratore,
rientrano tra le attribuzione dell’assemblea dei condomini.
Le deliberazioni, se non impugnate tempestivamente, con
riguardo a pretesi vizi che ne causassero l’annullabilità,
sono obbligatorie per tutti i condomini. Di conseguenza, il
condomino dissenziente non può, in mancanza di formale
impugnazione ai termini dell’art. 1137 c.c. sottrarsi al pa-
gamento di quanto da lui dovuto in base alla ripartizione
approvata (19).
Resta sempre valida la precauzione che, nella immi-
nenza degli atti di vendita di unità condominiali, le parti
acquirenti si informino presso l’amministratore circa le
spese di qualsiasi genere ancora dovute dal venditore, a
scanso di successive, incresciose controversie.
NOTE
(1) G. CHINE’, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile,
Nel Diritto, Roma, 2013, 640.
(2) Cass. 12 luglio 2011 n. 15309, in Foro it., 2011, 2649.
(3) Cass. 22 febbraio 2000 n. 1956, in questa Rivista, 2000, 412.
(4) Trib. Bari 4 ottobre 2012, in Juris data.
(5) L. BIGLIAZZI GERI, Oneri reali e obbligazioni propter rem, in
Trattato CICU, MESSINEO, MENGONI, XI, t.3, 124.
(6) Cass. 15 marzo 2004 n. 5245, in Foro it., 2005, I, 516.
(7) Cass. 14 marzo 2008 n. 6885, in Giust. civ., 2008, I, 1146.
(8) Cass. 9 settembre 2008 n. 23345, in Giur. it., 2009, 585.
(9) Cass. 18 aprile 2003 n. 6323, in Giust. civ., 2004, I, 448.
(10) Cass. 3 dicembre 2010 n. 24654, in questa Rivista, 2011, 293;
Cass. 11 novembre 2011 n. 23682, in Rep. Giust. civ., 2011, v. Comunione
condominio n. 75.
(11) BIGLIAZZI GERI, in op. cit., 127.
(12) L. MANNA, Le obbligazioni propter rem, Cedam, Padova, 2007, 21.
(13) Cass. 9 settembre 2008 n. 23345, in Giur. it., 2009, 585.
(14) BIGLIAZZI GERI, in op. cit., 125.
(15) G. BRANCA, Comunione condominio negli edif‌ici, in Comm.
cod. civ. SCIALOJA BRANCA, ZANICHELLI, Bologna Roma, 1982, 164.
(16) Trib. Bolzano 10 giugno 1999, in Giur. merito, 2000, 15.
(17) Cass. 23 luglio 2012 n. 12841 (ord.) in Juris data.
(18) Cass. 23 maggio 1972 n. 1588, in Rep. Foro it., 1972, v. Comunio-
ne condominio n. 113.
(19) M. de TILLA, Contributi condominiali ed approvazione dell’as-
semblea, in Riv. giur. edil., 1993, I, 1035.
TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
ORD. 23 AGOSTO 2013
PRES. GIN TIBALDI – EST. GIN TIBALDI – RIC. PANDOLFI C. CONDOMINIO
CASCINA CALDURA
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y So-
spensione y Ricorso cautelare ante causam previsto
dal novellato art. 1137 c.c. y Tempus regit actum y
Ambito di applicazione y Fattispecie.
. In virtù del principio tempus regis actum, deve rite-
nersi che il ricorso cautelare ante causam per la so-
spensione di delibera assembleare proposto il 21 giu-
gno 2013 sia ammissibile in quanto retto dal IV comma
del novellato art. 1137 c.c., entrato in vigore il 18 giugno
2013. (Fattispecie nella quale il Collegio ha riformato
la decisione del Giudice monocratico che – al contrario
– aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo
la fattispecie regolata dalla legge vigente al momento
in cui si era perfezionato il diritto di impugnare la de-
libera assembleare, coincidente con il giorno iniziale
di decorrenza del termine di 30 giorni, antecedente al-
l’entrata in vigore della riforma del condominio). (c.c.,
art. 1137) (1)
(1) A quanto consta, prima decisione ad aver statuito sulla specif‌ica
questione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto che, con reclamo depositato in data 23 lu-
glio 2013, Pandolf‌i Pietro Beniamino contesta il decreto
del 5-8 luglio 2013, col quale il primo giudice, inaudita
altera parte, dichiarava inammissibile il ricorso cautelare
ante causam proposto ex novellato art. 1137 c.c. per la
sospensione di due delibere condominiali del 27 maggio
2013, rispettivamente riguardanti la “nomina di nuovo
amministratore” l’”approvazione di preventivo di spesa per
la manutenzione del giardino”;
riprodotto il decreto in scrutinio per quanto di inte-
resse: “ritenuto stante l’intestazione ed il contenuto del
ricorso, che lo stesso debba intendersi come proposto
sulla base della nuova formulazione dell’art. 1137 c.c., in-
trodotta con L. 11 dicembre 2012, n. 220 (G.U. 17 dicem-
bre 2012) in vigore dal 18 giugno 2012 (ex art. 13, comma
3, stessa legge); dato atto che con il ricorso si chiede la
sospensione ante causam di delibera assembleare con-
dominiale assunta dal Condominio suddetto in data 27
maggio 2013, che il ricorrente dichiara di voler impugnare
in successiva causa di merito (...); ritenuto, in applica-
zione del principio generale tempus regit actum, che la
fattispecie in oggetto resti regolata dalla legge vigente al
momento in cui si è perfezionato in capo al condominio
- odierno ricorrente - il diritto di impugnare la delibera
(da identif‌icarsi con il giorno iniziale di decorrenza del
termine di trenta giorni), tale essendo il momento in cui
è insorta e si è perfezionata, in capo al condomino, la si-
tuazione giuridica soggettiva per la quale invoca tutela,
e non sia regolata dalla legge sopravvenuta al momento
del deposito del ricorso, momento in cui era in corso la

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