Tribunale civile di Bergamo sez. Iv, ord. 22 Novembre 2018

Pagine54-55
174
giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
considerato che la parte intimata si è costituita con
memoria del 8 dicembre 2018 contestando la legittimità
della avversa pretesa, chiedendone il rigetto, evidenzian-
do, tra l’altro, che “...tra le parti non è intervenuto un con-
tratto di locazione del tipo disciplinato dalla legge sulle
locazioni o comunque un contratto tipico di locazione di
quelli per i quali è ammessa la procedura di sfratto per
f‌inita locazione o morosità”;
rilevato a siffatto proposito che, in linea generale, i pro-
cedimenti di intimazione di sfratto per f‌inita locazione o per
morosità, di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c., proprio per le forme
che assumono, hanno natura eccezionale così che le relative
norme non sono suscettibili di estensione in via analogica,
ma al più di interpretazione estensiva, con la conseguenza
che il rapporto giuridico dedotto in giudizio deve necessaria-
mente essere quello di locazione di bene immobile;
rilevato a sua volta che, nel caso di specie, aderendo
all’anzidetta assorbente eccezione di parte intimata, il
titolo contrattuale di concessione della detenzione qua-
lif‌icata degli immobili da parte del Comune X non era co-
stituito dalla locazione bensì da un appalto di servizi per
l’aff‌idamento della gestione di locali ubicati nel centro sto-
rico di (omissis) da utilizzare con destinazione degli stessi
a f‌ini di pubblica utilità (ospitalità locale; artigianato, la
ristorazione ed esposizione di prodotti tipici, artigianali,
agricoli e dell’economia locale; attività socio-ricreative);
rilevata pertanto l’inammissibilità della procedura spe-
ciale dell’intimazione dello sfratto per morosità; rilevato
inf‌ine che la regolamentazione delle spese segue la soc-
combenza nei termini di cui in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
SEZ. IV, ORD. 22 NOVEMBRE 2018
EST. MASSETTI – RIC. O.M. ED ALTRI C. CONDOMINIO C. IN BERGAMO
Regolamento di condominio y Tabella millesima-
le y Revisione y Eff‌icacia ex nunc della sentenza y
Decorrenza y Passaggio in giudicato y Conseguenze
y Spese di gestione y Ripartizione y Criteri y Tutela
dei condomini pregiudicati y Azioni esperibili.
. La sentenza che accoglie la domanda di revisione
delle tabelle millesimali ha eff‌icacia ex nunc, non ex
tunc (avendo natura costitutiva, non dichiarativa), ra-
gione per cui detta eff‌icacia decorre dal passaggio in
giudicato. Da ciò consegue che le spese di gestione
sostenute dal condominio sino al passaggio in giudica-
to della sentenza di revisione devono essere ripartite
applicando le vecchie tabelle, anche se la delibera di
approvazione dei relativi riparti sia successiva a tale
data. I condòmini pregiudicati dalla permanente validi-
tà delle vecchie tabelle, non rimangono privi di tutela,
potendo esperire le azioni di ripetizione dell’indebito
ovvero di arricchimento senza causa, la cui prescrizione
inizia a decorrere soltanto da tale momento. (c.c., art.
1123; c.c., art. 1135; c.c., art. 1138; att. c.c., art. 69) (1)
(1) La massima applica in senso estensivo il principio espresso da Cass.
civ. 2 giugno 1999, n. 5399, in questa Rivista 1999, 800 e ivi 2000, 264,
con nota di M. DE TILLA e Cass. civ. 8 settembre 1994, n. 7696, in www.
latribunaplus.it, coordinandolo con quello (enunciato da Cass. civ. 1
luglio 2004, n. 12013, in questa Rivista 2005, 172; Cass. civ. 18 aprile
2003, n. 6323, ivi 2004, 471, e Cass. civ. 26 gennaio 2000, n. 857, ivi 2000,
419), secondo cui l’obbligo di pagare i contributi per le spese di parti e
servizi comuni sorge per effetto dell’attività di gestione concretamente
compiuta, non rilevando la data di approvazione della spessa da parte
dell’assemblea, né quella successiva di ripartizione della spesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso cautelare ha ad oggetto la sospensione dell’e-
secuzione della deliberazione con cui l’assemblea del con-
dominio ha approvato: a) il consuntivo 1 giugno 2008/31
maggio 2016; b) il consuntivo 1 giugno 2016/31 maggio
2017; c) il preventivo 1 giugno 2017/31 maggio 2018;
– nelle more si è conclusa con esito negativo la media-
zione obbligatoria ed è stata incardinata la causa di merito
da taluni soli degli odierni istanti;
– a monte vi è la sentenza 15 ottobre 2014 dell’Uff‌icio
(passata in giudicato il 6 novembre 2016) che, tra l’altro,
ha disposto la revisione delle tabelle millesimali;
– i motivi di impugnativa, come tratteggiati nel ricorso
cautelare (idem nell’atto di citazione), paiono così sin-
tetizzabili: 1) mancata applicazione in toto delle nuove
tabelle; 2) partecipazione all’assemblea da parte di un
soggetto non legittimato (tale M.A., intervenuto in rappre-
sentanza degli “Eredi di C. e M.M.”); 2) riparto del canone
della roggia colleonesca tra i soli condomini della palazzi-
na prospiciente su via (omissis) anziché tra tutti i condo-
mini; 4) riparto del rimborso cauzione per il rifacimento
del tetto tra tutti i condomini anziché tra i soli condomini
della palazzina prospiciente su via (omissis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva
e di interesse ad agire dei ricorrenti S.C.M.P. e M.J.M.,
sollevata dal condominio, è fondata. Infatti, i ricorrenti in
questione non hanno proposto la causa di merito, e a fron-
te della mera “annullabilità” della deliberazione (che non
ha modif‌icato i criteri di ripartizione delle spese stabiliti
dalla legge, ma tutt’al più li ha soltanto violati o disatte-
si), sono decaduti dalla relativa facoltà di impugnazione.
Essi, pertanto, non hanno alcun interesse ad ottenere la
c.d. sospensiva;
– ciò premesso, la sospensione dell’esecuzione della
deliberazione dell’assemblea del condominio è, oggi, a tut-
ti gli effetti, un provvedimento “cautelare”, per cui occor-
rono il fumus boni iuris e il periculum in mora;
– in relazione al primo motivo di impugnativa (manca-
ta applicazione in toto delle nuove tabelle), non sussiste
il fumus. Infatti, la sentenza che accoglie la domanda di
revisione delle tabelle ha eff‌icacia ex nunc, non ex tunc,
in quanto ha natura costitutiva, non dichiarativa, ragio-
ne per cui detta eff‌icacia decorre dal passaggio in giu-
dicato (Cass. 16794/2007, Cass. n. 5399/1999 e Cass. n.
7606/1994). Coerentemente alla giurisprudenza, f‌ino al
passaggio in giudicato della sentenza sono state applicate

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT