Tribunale Civile Di Bergamo Sez. Iii, 2 Novembre 2016, N. 3218

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
In quel contesto, la clausola “visto e piaciuto”, presente
in entrambi i testi, se non assume addirittura il valore di
una clausola di stile, vale a coprire solamente i vizi ap-
parenti e non esclude la possibilità per l’ex conduttore di
avvalersi della garanzia per vizi occulti.
La clausola inserita nella bozza del contratto notarile
comportava certamente una limitazione dei diritti dell’ac-
quirente rispetto alla proposta di opzione e legittimamen-
te Cabai Marina si è rif‌iutata di sottoscriverla.
Oltre tutto, quella clausola era in contrasto anche con
le previsioni di legge: l’art. 3, comma 19 del D.L. 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.
410 stabiliva infatti che “Per la rivendita dei beni immobili
ad esse trasferiti, le società (incaricate della cartolarizza-
zione dei proventi delle operazioni di vendita, n.d.e.) sono
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e
alla regolarità urbanistica - edilizia e f‌iscale nonché dalle
dichiarazioni di conformità catastale (…). La garanzia
per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell’en-
te pubblico proprietario del bene prima del trasferimento
a favore delle società”.
L’assunto del convenuto secondo cui Cabai Marina avreb-
be subordinato il suo consenso all’acquisto dell’immobile
alla apertura di una (inammissibile) trattativa sul prezzo è
infondato. Se mai, la attrice può avere subordinato alla re-
visione del prezzo di acquisto la accettazione delle diverse
condizioni contrattuali inserite nel rogito (anche se di ciò
non vi è prova documentale in atti), ma il mutamento delle
condizioni contrattuali rimane imputabile all’ I.N.A.I.L.
Le questioni relative agli interventi manutentivi ese-
guiti sull’immobile dall’Istituto proprietario dopo il 2005
non assumono rilevanza nella presente causa: come già
detto in precedenza, né essi, né l’attuale stato dell’im-
mobile giustif‌icano una modif‌ica del prezzo a suo tempo
def‌inito, né le spese sostenute per manutenere l’immobile
costituiscono un danno del quale l’I.N.A.I.L. possa chiede-
re il risarcimento, trattandosi di spese cui il locatore era
obbligato per legge, se non anche in base alle sentenze di
questo stesso Tribunale (doc. 50 di parte convenuta).
È altresì irrilevante che la attrice non sia più condut-
trice dell’immobile, posto che agisce per far valere un di-
ritto acquistato in quella veste quando lo era.
La domanda attorea va dunque accolta e la proprietà
dell’immobile di riva Bartolini 18 va trasferita in capo a
Cabai Marina, subordinatamente al pagamento del prez-
zo di € 128.296,88, da lei già ritualmente offerto con l’atto
introduttivo del presente giudizio; considerato che l’ina-
dempimento che ha impedito la conclusione del contratto
def‌initivo è imputabile all’Istituto convenuto (e che quin-
di non è applicabile il principio dettato da Cass. sez. II,
7 luglio 1986, n. 4426), gli interessi legali sulla predetta
somma saranno dovuti solamente dalla data di pronuncia
della presente sentenza.
Le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto della mancata assunzione di prove costituen-
de e delle modalità della fase decisoria, vanno poste a cari-
co della parte soccombente.
Poiché risulta che l’Istituto convenuto non è comparso
avanti al mediatore nell’incontro f‌issato per il 26 febbraio
2015 e non ha addotto alcun giustif‌icato motivo di tale sua
mancata comparizione, ai sensi dell’art. 8 comma 4-bis del
D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, va condannato al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di im-
porto corrispondente al contributo unif‌icato dovuto per il
giudizio. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
SEZ. III, 2 NOVEMBRE 2016, N. 3218
EST. LOCATELLI – RIC. PIGNOLONI (AVV. FRATTINI) C. CONDOMINIO VIA XXIV
MAGGIO 12/14 IN BERGAMO (AVV. GUIZZETTI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto centralizza-
to y Riparto degli oneri y Criterio ex art. 26, comma
5, L. n. 10/1991 y Consumo effettivo y Carattere im-
perativo della norma y Prevalenza.
Assemblea dei condomini y Partecipazione y Per-
sonale o a mezzo di delegato ex art. 67 att. c.c. y
Esame di proposte comunicate all’amministratore
da parte di condomino assente y Onere dell’assem-
blea y Esclusione.
. L’art. 26, comma 5, L. n. 10/1991, che stabilisce il ri-
parto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, è norma imperativa in quan-
to volta a perseguire l’obiettivo del contenimento ener-
getico a tutela della salute e dell’ambiente. La relativa
disciplina prevale, quindi, sia sulle diverse convenzioni
tra privati, sia sulle norme pariordinate del codice civi-
le. (l. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) (1)
. Il condòmino che non partecipi personalmente o per
delega all’assemblea non può pretendere che l’organo
collegiale esamini proposte da lui comunicate all’am-
ministratore. (att. c.c., art. 67; c.c., art. 1130; c.c., art.
1136) (2)
(1) Il principio di cui alla massima vale anche per la successiva nor-
mativa statale (D.L.vo n. 102/2014 e D.L.vo 141/2016) che ha discipli-
nato la concreta attuazione del criterio di ripartizione delle spese di
riscaldamento sancito dall’art. 26, comma 5, L. n. 10/1991.
(2) La massima trova riscontro nel novellato art. 1130, comma 7, c.c.,
laddove dispone che nel registro dei verbali delle assemblee siano
annotate solo “le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne han-
no fatta richiesta”, i quali – pertanto - devono essere presenti in as-
semblea, non essendo acquisibili dichiarazioni verbali o scritte rese
dai condòmini al difuori del consesso. In termini, Cass. civ. 5 giugno
1991, n. 6366, in questa Rivista 1992, 90 e Cass. civ. 28 ottobre 1982,
n. 5646, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1137 c.c., depositata l’1 aprile 2011 e
notif‌icato a controparte, unitamente a pedissequo decreto
di f‌issazione d’udienza, il 20 aprile 2011, il signor Pignoloni
Nazareno, conduttore di un appartamento posto nel Con-
dominio denominato “XXIV Maggio 12/14”, impugnava le
delibere assembleari del 30 giugno 1997 (doc. n. 4), del 6

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