Tribunale Civile di Asti 23 novembre 2016, n. 1001

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
MERITO
a voler ipotizzare che, di fatto, alla data del sinistro, non
essendosi, in concreto, ancora completate le procedure
per l’adeguamento ed ammodernamento della barriera e
del varco interessati ai fatti, la società gestore versasse in
situazione di colpa per violazione dell’art. 14, 1° comma
C.d.S. e che, di rif‌lesso, versasse in situazione di colpa
anche il Lai in virtù del mancato esercizio quantomeno di
quei poteri sollecitatori, di attivazione e di impulso degli
organi decisionali e dotati dei poteri di spesa che la giu-
risprudenza ha enucleato, non risulterebbe, in ogni caso,
dimostrato con certezza il nesso di causalità tra la condot-
ta omissiva supposta del suddetto tipo e l’evento mortale:
infatti, anche ammettendo che l’ente, su sollecitazione
ed attivazione del Lai e prima ancora del completamento
dei suddetti lavori di adeguamento ed ammodernamento,
avesse applicato immediatamente al varco in esame delle
barriere apribili e rimuovibili del tipo di quelle astratta-
mente ipotizzate dal D.M. n. 223/92 per ovviare ad una
urgente situazione di pericolosità del tratto, non vi sareb-
be alcuna prova concreta che l’applicazione di tali nuo-
ve barriere, necessariamente meno solide e consistenti
proprio perché potenzialmente rimuovibili, avrebbe evi-
tato sicuramente il volo con ribaltamento o, comunque,
l’invasione, previo abbattimento delle barriere medesime,
dell’opposta carreggiata, e, dunque, conseguenze veri si-
milmente del tutto analoghe, se non peggiori, rispetto a
quelle effettivamente verif‌icatesi; ciò data, appunto e per
come detto, la sicura velocità estremamente elevata che
l’auto della vittima dovette avere avuto nella fattispecie.
Inf‌ine, quanto a possibili ulteriori prof‌ili di colpa generica
ascrivibili al Lai nella qualità, quanto meno e sempre in
relazione al supposto mancato esercizio di quei poteri sol-
lecitatori e di attivazione verso gli organi dotati di poteri
decisionali e di spesa quali enucleati dalla giurispruden-
za, si osserva che, nella specie, possibili segnali verticali
di strada sdrucciolevole non avrebbero avuto comunque
senso nel tratto interessato, dato che, come accertato ed
evidenziato dal CT dell’imputato, poiché ai sensi dell’art.
93 del Regolamento di esecuzione del codice della strada
vigente detto segnale deve essere usato per presegnalare
un tratto della carreggiata che in particolari condizio-
ni (ad esempio pioggia) può presentare una superf‌icie
sdrucciolevole in misura superiore al normale, si ha che,
nella fattispecie, il manto stradale si presentava in ottimo
stato di manutenzione e, d’altra parte, la geometria del
tracciato plano altimetrico e della carreggiata garanti-
vano il normale allontanamento delle acque meteoriche;
una eventuale situazione di presenza in quantità ecce-
zionale su strada di acqua piovana per forte temporale
in atto, del resto, non poteva essere preveduta specif‌ica-
mente per quel tratto di autostrada piuttosto che per un
altro ed avrebbe dovuto essere, se del caso, ovviata dal
soggetto interessato con una condotta di guida (velocità)
adeguata, cosa che non si è verif‌icata nella fattispecie.
Per tutto il complesso di ragioni ed argomentazioni sopra
esposte, dunque, si ritiene di dover confermare l’impu-
gnata sentenza, con condanna delle parti civili appellanti
al pagamento delle maggiori spese processuali. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ASTI
23 NOVEMBRE 2016, N. 1001
EST. BERTINI – RIC. S.I.C.A.R.T. S.R.L. (AVV. CECCANTI) C. PREFETTURA U.T.G. DI
TORINO
Spese giudiziali civili y Compensazione y Giudizio
d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione y Compen-
sazione in presenza di parte totalmente soccom-
bente y Formulazione dell’art. 92 c.p.c. anteriore
alla modif‌ica di cui al D.L. n. 132/2014 convertito in
L. n.162/2014 y Ammissibilità y Esclusione.
. Stante la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. (ancor-
ché anteriore all’ancor più restrittiva modif‌ica di cui
al D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.162/2014), né la
natura o l’entità della controversia, né le difese svolte
dalle parti - a maggior ragione in assenza d’ulteriore
specif‌icazione e aggancio alla vicenda di che trattasi
- giustif‌icano la compensazione delle spese di lite in
un giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
che abbia visto la piena soccombenza della prefettura.
(c.p.c., art. 92) (1)
(1) Per un esaustivo excursus sulla giurisprudenza relativa alla
compensazione delle spese processuali, anche con riferimento alle
pronunce anteriori alla L. n.162/2014, si veda FRANCESCO BARTO-
LINI e PIETRO SAVARRO, Codice di procedura civile annotato con
la giurisprudenza, ed. La Tribuna, Piacenza 2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ex art. 433 e ss c.p.c., Sicart s.r.l.
impugnava la sentenza nr. 309/2015 emessa dal Giudice di
pace di Alba, nella parte in cui dichiarava compensate le
spese di lite nel giudizio di primo grado.
La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione
dell’art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte della decisione in
cui il giudice di prime cure aveva disposto la compensazio-
ne delle spese “in considerazione della natura della causa
ed entità economica della controversia in oggetto e delle
difese svolte da entrambe le parti coinvolte nel presente
giudizio”, l’impugnata decisione essendo in contrasto con
la norma sopra richiamata, nel testo vigente al momento
della sua applicazione; ciò posto, la società appellante
chiedeva la riforma parziale della sentenza emessa dal
Giudice di pace di Alba, sopra indicata, nella parte in cui
disponeva la compensazione delle spese, fermo nel resto
la decisione, con conseguente condanna della Prefettura
UTG di Torino a rifondere all’appellante gli oneri del giudi-
zio di primo grado, oltre alle spese del presente gravame.
All’udienza innanzi al Tribunale in data 28 settembre
2016, compariva la società appellante. Nessuno si costitui-
va per la parte appellata, che veniva dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello merita accoglimento.
Premesso che nel presente giudizio deve trovare appli-
cazione il disposto di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. (nella
formulazione anteriore alla modif‌ica di cui al D.L. 132/2014
convertito in legge nr. 162/2014) per cui il giudice può dispor-

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