Tribunale Civile di Aosta 16 novembre 2016, n. 347

Pagine60-63
60
giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
re la compensazione delle spese di giudizio, oltre che in caso
di “soccombenza reciproca, “se concorrono altre gravi ed ec-
cezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Si osserva, anzitutto, che il codice non def‌iniva le “gravi
ed eccezionali ragioni” che potevano motivare la compen-
sazione; tra di esse era stata individuata l’opinabilità e la
costante oscillazione giurisprudenziale in merito alle que-
stioni giuridiche affrontate nel giudizio (Cass., 10 febbraio
2014 nr. 2883). Tra gli altri gravi motivi (che con il no-
vellato art. 92 comma 2 c.p.c., ora non possono più essere
adottati dal giudice a fondamento della compensazione)
era stato, ad esempio, addotto il fatto che l’attore avesse
di molto ridotto al sua pretesa durante il giudizio (Cass, 10
dicembre 2012 nr. 22388) o il fatto che la parte avesse già
vinto la causa, ma in una misura molto inferiore rispetto
all’entità che voleva conseguire (Cass., 10 dicembre 2012
nr. 22388). Non era, invece, considerato giusto motivo di
compensazione il modesto valore della controversia e la
scelta dell’attore di difendersi senza l’assistenza di un av-
vocato (Cass., 2 novembre 2012 nr. 18898).
La giurisprudenza, in via generale, era orientata nel
senso che “le gravi ed eccezionali ragioni devono trova-
re riferimento in specif‌iche circostanze o aspetti della
controversia decisa, che il giudice è tenuto ad indicare
esplicitamente e specif‌icatamente nella motivazione della
sentenza” (cfr. Cass., 21083/2015).
Venendo all’esame del caso di specie, si osserva come
il Giudice di prime cure abbia disposto la compensazione
delle spese di lite ritenendola “equa” “in considerazione
della “natura della causa ed entità economica della con-
troversia in oggetto e delle difese svolte da entrambe le
parti coinvolte nel presente giudizio”.
All’evidenza, la motivazione sopra riportata e posta a
fondamento della statuizione impugnata, risulta generica
e priva di riferimenti a specif‌ici aspetti della controversia
cui inerisce.
Ci si riferisce, anzitutto, al richiamo alla “natura della
controversia”: in un caso analogo, la giurisprudenza si è
pronunciata (cfr. Cass., 8918/2015) ritenendo la formula
adottata dal Giudice del tutto criptica, perchè il riferi-
mento alla “peculiarità della fattispecie” non può che es-
sere letto come un richiamo delle vicende di causa nel loro
insieme, non meglio indicate. Essa non consente, dunque,
il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ra-
gioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione,
ragioni che la novella legislativa impone che siano “espli-
citamente” indicate. (Cass., n. 26673 del 2007).
Né può essere considerato giusto motivo di compensa-
zione il modesto valore della controversia. Sul punto si è
del pari pronunciata la Cassazione, con sentenza 2 novem-
bre 2012 nr. 18898.
Da ultimo, non valgono a integrare le gravi ed ecce-
zionali ragioni, il richiamo, pure operato nella sentenza
impugnata, alle “difese delle parti”, in assenza di ulteriore
specif‌icazione e aggancio alla controversia di che trattasi,
non potendosi, tra l’altro, revocare in dubbio la piena soc-
combenza della Prefettura di Torino, odierna appellata,
nel merito della causa.
Ritiene il Tribunale, in def‌initiva, che il giudice di pri-
me cure non abbia correttamente applicato la norma di
cui all’art. 92 c.p.c., motivando la statuizione oggetto di
gravame con una formula stereotipata e priva di aggancio
alla controversia di che trattasi, imponendosi, pertanto,
la riforma della sentenza impugnata, in punto statuizione
sulle spese di giudizio.
In particolare, quanto alle spese del giudizio di primo
grado, si osserva, innanzitutto, come non trovi applica-
zione il disposto di cui agli artt. all’art. 91 ultimo comma;
82 comma 1 c.p.c., avendo la Cassazione limitato la regola
per cui nelle cause innanzi al giudice di pace il cui valore
non supera i 1100,00 Euro, le spese di giudizio non posso-
no superare il valore della domanda, solo se la controver-
sia deve essere decisa secondo equità, dovendo il giudice
applicare il principio generale della soccombenza negli
altri casi, a prescindere dal valore della causa (Cass., 3
marzo 2015, nr. 4256).
Ciò posto, si ritiene doversi quantif‌icare le spese del
giudizio di primo grado in complessivi Euro 338,00 oltre
pesi di legge, in conformità alla richiesta della ricorrente,
da porsi a carico della Prefettura, parte appellata.
La parte appellata, in base alla regola della soccomben-
za, deve inf‌ine essere condannata alla rifusione, in favore
della controparte, delle spese del presente giudizio di gra-
vame, liquidate come in dispoistivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI AOSTA
16 NOVEMBRE 2016, N. 347
EST. DE PAOLA – RIC. X C. PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
(AVV. STATO DI TORINO)
Competenza civile y Competenza per territorio y
Foro della P.A. y Violazione del Codice della strada
y Appello avverso sentenza del giudice di pace di
opposizione a verbale di accertamento y Individua-
zione del foro competente.
. In tema di appello avverso sentenza del giudice di
pace di opposizione a verbale di accertamento di vio-
lazione del Codice della strada, la norma della “pros-
simità”, dettata per il primo grado dall’art. 7, D.L.vo
n. 150/2011 (al pari di quanto previsto dall’art. 6 del
medesimo D.L.vo), ha natura “eccezionale” rispetto
alle regole generali del rito del lavoro applicabili e,
pertanto, in mancanza di un espresso richiamo per il
giudizio di appello, non può trovare applicazione in tale
giudizio, nel cui ambito deve, conseguentemente, tro-
vare applicazione la regola generale per i giudizi in cui
è parte un’amministrazione dello Stato. (r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 6; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7;
d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6; d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Per utili riferimenti si rinvia alla sentenza, citata in parte motiva,
Cass. pen., sez. un., 18 novembre 2010, n. 23285, in questa Rivista
2011, 112, pronuncia antecedente al D.L.vo n. 150/2011.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT