Tribunale Civile della Spezia 9 giugno 2016, n. 477

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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
braio 1998, n. 1298; Cass. 15 maggio 1996, n. 4514; Cass. 7
dicembre 1994, n. 10501; Cass. 6 marzo 1992, n. 2714).
Le spese di lite seguono alla soccombenza del convenu-
to e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, te-
nuto conto della non complessità della questione trattata
e della natura documentale della causa. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA
9 GIUGNO 2016, N. 477
EST. SEBASTIANI – RIC. RESTA C. X IMMOBILIARE S.R.L.
Vendita y Promessa di vendita (contratto prelimi-
nare-compromesso) y Di immobile da costruire y
Stipulazione y Contestuale obbligo del costruttore-
promittente venditore di prestare garanzia f‌ideius-
soria ex art. 2 D.L.vo n. 122/2005 y Mancato rilascio
al momento del perfezionamento del preliminare y
Nullità originaria ed insanabile y Rilascio della ga-
ranzia in momento successivo y Irrilevanza.
. Il contratto preliminare di compravendita di un im-
mobile da costruire è nullo se il costruttore-promitten-
te venditore non presta contestualmente all’acquiren-
te la garanzia f‌ideiussoria al cui rilascio è obbligato ai
sensi dell’art. 2 del D.L.vo n.122/2005. Trattasi di nulli-
tà originaria, non sanabile e non convalidabile, a nulla
rilevando – quindi – che in un momento successivo alla
stipula del preliminare (nella fattispecie tre mesi) la
suddetta garanzia venga poi rilasciata. (d.l.vo 20 giu-
gno 2005, n. 122, art. 1; d.l.vo 20 giugno 2005, n. 122,
art. 2; d.l.vo 20 giugno 2005, n. 122, art. 3) (1)
(1) Sempre nel senso che l’eventuale rilascio della f‌ideiussione in un
momento successivo alla stipula del preliminare non sana il negozio,
v. Corte app. civ. Lecce 14 maggio 2015, n. 222, in ww.latribunaplus.
it. Sotto il diverso aspetto che, trattandosi di una c.d. nullità di prote-
zione, essa potrà essere fatta valere unicamente dal soggetto a tutela
del quale viene disposto tale obbligo, ovvero dal promissario acqui-
rente, v. Trib. civ. Parma 18 luglio 2017, n. 1116, in questa Rivista
2008, 82.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare è
nullo per violazione degli artt. 1, 2 e 3 D.L.vo n. 122 del 2005.
La ratio della disciplina di cui al D.L.vo n. 122 del 2005
è infatti quella di tutela degli acquirenti di immobili da
costruire dal rischio che, nel lasso di tempo intercorrente
tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del
def‌initivo, l’intervenuta situazione di crisi del promittente
venditore possa impedire l’acquisto della proprietà da par-
te dall’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme
già versate in anticipo,
L’art. 2 D.L.vo n. 122 del 2005, prevede infatti l’obbligo
del costruttore – promittente venditore, che operi in veste
imprenditoriale, di consegnare all’acquirente una f‌ideius-
sione a garanzia di tutte le somme incassate e da incassare
sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
di godimento relativo all’immobile in corso di edif‌icazio-
ne (intendendosi per detti immobili quelli "per i quali sia
stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora
da edif‌icare o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora
il rilascio del certif‌icato di agibilità" – cfr. art. 1, comma
1, lett. d).
Giova precisare che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a)
del D.L.vo n. 122 del 2005 per acquirente deve intendersi
"la persona f‌isica che sia promissaria acquirente o che ac-
quisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato
ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasfe-
rimento non immediato, a sè o ad un proprio parente in
primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto
reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero
colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa edi-
lizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa mede-
sima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire per iniziativa della stessa".
L’art. 3 D.L.vo n. 122 del 2005 prevede inoltre che la
f‌ideiussione da consegnare al promissario acquirente deb-
ba provenire da una banca, da un’impresa assicurativa o
da intermediari f‌inanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e
creditizia (D.L.vo n. 385 del 1993).
La mancata consegna della f‌ideiussione ovvero il rila-
scio della stessa da soggetto a ciò non abilitato comporta
la nullità del contratto preliminare o def‌initivo: trattasi di
nullità c.d. "relativa" che può essere fatta valere solo dal
soggetto a tutela del quale viene disposto tale obbligo, e ri-
spetto alla quale è inammissibile ogni forma di sanatoria,
ovvero di convalida.
Parimenti, almeno secondo l’orientamento maggiorita-
rio, è nullo il patto con il quale l’acquirente (o promissario
acquirente) rinuncia alla garanzia.
Inf‌ine l’art. 3 comma 4 del già citato D.L.vo n. 122 del
2005 prevede che "l’eff‌icacia della f‌ideiussione cessa al
momento del trasferimento della proprietà o di altro dirit-
to reale di godimento sull’immobile o dell’ atto def‌initivo
di assegnazione".
Nel caso di specie al momento della conclusione del
contratto preliminare oggetto di causa non è stata conse-
gnata alcuna f‌ideiussione da parte della società convenu-
ta, né alcuna f‌ideiussione risulta essere stata rilasciata dai
soggetti a ciò abilitati.
Tale omissione comporta di per sé la nullità del con-
tratto a nulla rilevando che successivamente (per la pre-
cisione dopo tre mesi dalla sottoscrizione del contratto
preliminare) sia stata rilasciata garanzia f‌ideiussoria da
parte dell’istituto Lombardo Veneto, a sua volta sostituita
con altra rilasciata da S. s.p.a.
Trattasi infatti di nullità originaria, non sanabile e
non convalidabile (e che giustif‌ica anche l’allegato rif‌iuto
dell’attore di sottoscrivere la f‌ideiussione ottenuta dalla
società convenuta in data 12 febbraio 2014 – a distanza
di tre anni dalla sottoscrizione del contratto preliminare)
Non solo.

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