Tribunale civile di Bari sez. III, 16 febbraio 2014

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
della controversia, considerate le questioni trattate e l’at-
tività processuale svolta (che non include il deposito di
scritti conclusivi), il compenso del legale della parte vitto-
riosa va complessivamente quantif‌icato in € 375,00 (di cui
€ 125,00 per la fase di studio; € 125,00 per la fase introdut-
tiva; € 150,00 per la fase decisoria; il tutto con riferimento
ai valori medi, tranne che per la fase decisoria, in cui viene
operata riduzione per l’assenza di scritti conclusivi). Tale
importo va maggiorato del 15%, pari ad € 56,25, per rim-
borso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014. Sull’importo
di € 431,25 sono dovute CPA ed IVA come per legge. É al-
tresì dovuto il rimborso delle anticipazioni documentate,
pari ad € 75,75 (per iscrizione a ruolo e notif‌ica dell’atto
introduttivo del grado di appello di appello). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BARI
SEZ. III, 16 FEBBRAIO 2014
EST. AGNINO – RIC. A.A. (AVV. ANELLI) C. MINISTERO DELLA DIFESA ED ALTRI
(AVV. DISTR. STATO)
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno da perdita del rapporto parentale y
Nozione.
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno da perdita del rapporto parentale y
Risarcibilità y Parenti della vittima iure proprio y
Prova specif‌ica della sussistenza di tale danno y
Necessità y Esclusione y Liquidazione y Criteri.
. Il danno da perdita del rapporto parentale, in conse-
guenza di sinistro stradale, va al di là del crudo dolore
che la morte in sé di una persona cara provoca nei pros-
simi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso
nel vuoto costituito dal non potere più godere della
presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò
nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basa-
to sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante
quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre
e f‌iglio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò
che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una
scomparsa del genere inevitabilmente produce anche
nelle relazioni tra i superstiti. (c.c., art. 2059) (1)
. Ai f‌ini della risarcibilità del danno da perdita del
rapporto parentale ai superstiti iure proprio non è
necessaria la prova specif‌ica della sussistenza di tale
danno, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo
di particolare intensità, potendo a tal f‌ine farsi ricorso
anche a presunzione. Tale danno deve essere risarcito
mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa
che, prendendo come parametro i criteri adottati dal
Tribunale di Milano, tenga conto di tutte le circostanze
del caso concreto. (c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c.,
art. 2059) (2)
(1) Sulla def‌inizione di danno da perdita del rapporto parentale si
sono espresse Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1361, in questa Rivista
2014, 205 e Cass. civ. 3 febbraio 2011, n. 2557, ivi 2011, 594.
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso per quanto concerne la
prima parte della massima de qua, v. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16018,
in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna, e Cass. civ. 11 maggio 2007,
n. 10823, in questa Rivista 2007, 1161. Per quanto, invece, concerne
la liquidazione equitativa del danno in oggetto, si vedano, in senso
conforme alla sentenza in epigrafe, Cass. civ. 9 maggio 2011, n. 10107,
in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna e Trib. civ. Campobasso 2
agosto 2013, in questa Rivista 2013, 1146.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, A. A. con-
veniva in giudizio il Ministero della Difesa, C. A., Le As-
sicurazioni d’Italia Spa, L. M. e l’Axa Assicurazioni Spa,
esponendo che: il 12 agosto 2003 era trattato in arresto dai
CC della stazione di Ruvo di Puglia; era tradotto presso il
carcere di Trani a bordo dell’autovettura di servizio alfa
romeo 155, condotta dal CC C. A., ed assicurata presso Le
Assicurazioni d’Italia; verso le ore 2.10, sulla strada Pro-
vinciale n. 2, 3° tratto, Ruvo di Puglia-Corato, direzione
Corato, si verif‌icava un terribile scontro frontale tra l’au-
tovettura dai CC e l’automobile Rover 400 condotta da L.
M. ed assicurata presso Axa Assicurazioni Spa; a cagione
dello scontro frontale, perdeva la vita il maresciallo dei CC
S. M., ed esso attore riportava frattura diaf‌isaria e pros-
simale completa del femore destro e contusione cranica
con ferita l.c. pal. inf. od e contusioni multiple. Tutto ciò
premesso, sul presupposto che la responsabilità del sini-
stro fosse addebitabile ai convenuti evocati in giudizio,
l’attore chiedeva che fossero condannati al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa che
chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infonda-
ta in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì in giudizio L. M. che chiedeva
il rigetto della domanda attorea dal momento che la re-
sponsabilità esclusiva del sinistro era da addebitare alla
condotta imprudente del C..
Anche C. A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
della domanda attorea dal momento che la responsabilità
esclusiva del sinistro era da addebitare alla condotta im-
prudente del L..
Il contraddittorio era integrato anche dalle compagnie
assicurative dei convenuti, che sostanzialmente chiedevano
il rigetto delle domande proposte contro i propri assicurati.
Con ordinanza del 19 marzo 2008 era disposta la riu-
nione al presente procedimento di quelli iscritti ai nn.
9286/2005 e 1076/2007 (quest’ultimo a seguito di riassun-
zione del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Trani).
La causa era istruita con l’assunzione di prove orali
e l’espletamento di quattro ctu medico legali, ed alla
udienza del 17 ottobre 2013 - dopo la precisazione delle
conclusioni - era introitata a sentenza previa concessione
dei termini di cui all’art. 190, comma I, c.p.c.
La domanda attorea è fondata nei limiti che saranno
indicati appresso.
Preliminarmente deve rilevarsi che la compagnia Axa
Assicurazioni ha corrisposto le seguenti somme: euro
310.000,00 per gli eredi S.; euro 13.618,00 per A. A.; euro
21.100,00 per C. A.; euro 10.000,00 per C. G..

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