TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA BRESCIA - sezione II

Notifica per pubblici proclami

Ricorso 1040/2008 - udienza del 7/11/2012

Notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a., autorizzata dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, con ordinanza n. 571/12 reg.prov.pres., depositata in segreteria il 24.052012 in relazione al ricorso n. 1040/2008 ivi pendente promosso da Wwf Italia Ong - Onlus, con sede a Roma, Via Po 25, Italia Nostra Onlus, con sede a Roma in Via Sicilia 66, Legambiente Onlus, con sede a Roma, in Via Salaria 403, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Paola Brambilla di Bergamo, con studio in Via Verdi 3, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del TAR, Via C. Zima 3, paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it, fax 035/4130882 contro: Regione Lombardia, con l'avv.ti Marco Cederle e l'avv. dom. Donatella Mento di Brescia, Via Cipro 30, Amministrazione Provinciale di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita, e nei confronti di ISC s.a.s. di Sonzogni Fabio & C. s.n.c., non costituita, e con l'intervento ad opponendum di: Coprem s.r.l., con gli avv.ti Carlo Zorat, Gian Carlo Tanzarella e Sara Vidale, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, Via Battaglie 50; Cretti Industria marmi e graniti s.r.l., con l'avv. Giacomo Bonomi con studio in Brescia, Via V. Emanuele II, 60; Toninelli Pietro C. s.n.c. con l'avv. Simonetta Sorti e l'avv. dom. Enrico Codignola di Brescia, Via Romanino 16; Impresa F.lli Rota Nodari s.p.a., con gli avv. Claudio Zanetti e l'avv. dom. Enrico Codignola, Via Romanino 16; Enzo pesenti s.r.l., con gli avv. matteo Salvi, Massimiliano Manganelli e l'avv. dom. Carlo Braga di Brescia, Via Tosio 1; per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/619 del 14 maggio 2008, pubblicata sul BURL del 10 luglio 2008, II Supplemento straordinario, di approvazione del nuovo piano cave della Provincia di Bergamo; delle deliberazioni del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/616, 617 e 618 14 maggio 2008, di ricollocazione di quantitativi di ATE stralciati; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui: la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo n. 16 del 16 marzo 2004, di adozione della proposta del nuovo piane cave provinciale; la deliberazione della Giunta regionale n. 8/1547 del 22 dicembre 2005, di sottoposizione al Consiglio regionale della predetta proposta di piano; il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per le attivita' estrattive in data 8 novembre 2005 n. 1823; il decreto del Dirigente della Struttura azioni per la gestione delle aree protette e difesa della biodiversita' della Direzione Qualita' dell'ambiente n. 1330 del 2 febbraio 2004. Con il primo motivo, corrispondente alla prima censura alle pp. 3-7 del ricorso, si deduceva la violazione degli artt. 4 e 13 della direttiva 2001/42/CE, dell'art. 15 del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della l. r. Lombardia n°12/2005, per esser stato il Piano in questione approvato in difetto di valutazione ambientale strategica ("VAS"). La normativa europea citata impone agli Stati membri, e quindi anche all'Italia, di sottoporre a VAS non solo gli atti di pianificazione predisposti con un primo atto posteriore al 21 luglio 2004, ma anche gli atti pianificatori avviati prima di tale data, ma approvati, come nella specie avvenuto, dopo il 21 luglio 2006; cio' che era mancato nel caso di specie. Con il secondo motivo, corrispondente alla seconda censura alle pp. 7- 16 del ricorso, le associazioni deducevano la violazione degli artt. 6-8 della l.r. Lombardia n°14/1998, per avere l'Autorita' regionale inserito di propria esclusiva iniziativa nel Piano in questione alcuni ambiti territoriali estrattivi, denominati per la precisione ATE o24, ATE g42, ATE 020, non previsti in alcun modo nella proposta provinciale. Siffatta operazione non e' consentita dalla legge, in quanto eversiva del potere pianificatorio provinciale in materia, nonche' delle competenze comunali, nel senso che impedisce a tali enti - oltre che alle associazioni portatrici di interessi diffusi - di formulare le loro osservazioni sulle novita' cosi' introdotte. Con il terzo motivo, corrispondente alla prima parte delle censure terza e quarta, alle pp. 16- 18 e 25- 26 del ricorso, deducevano un'ulteriore violazione degli artt. 6-8 della l.r. Lombardia n°14/1998. I nuovi siti estrattivi previsti dal Piano vi erano stati inseriti senza che riguardo ad essi fossero stati acquisiti i prescritti pareri endoprocedimentali, anche quanto alla loro incidenza sui siti naturalistici di interesse comunitario della Provincia. Con il quarto motivo, corrispondente alla seconda parte delle censure terza e quarta alle pp. 18-25 e...

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