Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli

Ricorso amministrativo

Ricorso Rg. N. 20/2011 sez. IV^ della prof.ssa Martello Rita nata a Pietramelara (CE) il 04.10.1959 e ivi residente alla via Baia snc (CF MRT RTI 59 R 44G 620Z) rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Di Fruscio domiciliata in Napoli alla Via Lomonaco, 3, CONTRO - MIUR - per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie prioritarie ex D.M. 82/09, integrate ex D.M. 100/09, pubblicate in data 12/11/2010, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, prot. 2481/1 nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita tra gli aventi diritto e non le risultano attribuiti i punteggi che le spettano per il servizio svolto; dell'elenco, prioritario definitivo per distretto pubblicato in data 26.10.2010 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, relativo alle domande non accolte ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze brevi, nella parte in cui la docente ricorrente non risulta inserita ne' nell'elenco dei "prioritari" ne' nell'elenco degli "esclusi"; se e per quanto lesivi, dei decreti di rettifica Prot. E/6031/ Recl del 15/09/2009 - del 15/10/2009 - del 03/12/2009 - del 05/12/2009 e del 09/04/2010 confermati e ritenuti validi con il provvedimento sub a) dei decreti, ignoti la data e il numero, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, di pubblicazione dei citati elenchi, nei limiti di cui ai punti a) e b) e dei relativi decreti, laddove lesivi, dei Dirigenti scolastici di rettifica degli elenchi prioritari; del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato il D.M. 82/09, regolante la formazione delle graduatorie ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze brevi per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui non fa salvi i diritti conseguiti ai fini dell'inserimento, dei docenti, nei suddetti elenchi prioritari, avvenuti in virtu' del D.M. 82/09; del D.M. n.100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato il D.M. 82/09, regolante la formazione delle graduatorie ai fini dell'attribuzione della priorita' per le supplenze bervi per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, dispone che "il personale docente ed ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica...", se e ove sia da ritenere che il requisito dei "180 giorni di servizio prestati in un'unica istituzione scolastica" sia applicabile...

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