F Trib. civ. Pisa, 16 marzo 2011, Castaldi c. Società Piaggio & C. S.p.a.

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giur
MERITO
tutti i princìpi generali elaborati in tema di quantif‌icazio-
ne del danno morale, oltre che di quello biologico (22).
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale lamen-
tato dal ricorrente viene valutato dal Giudice milanese alla
pari del decesso di un coniuge, in considerazione della na-
tura ed intensità del legame vissuto con la donna, tenendo
in debito conto, per la quantif‌icazione, delle età dei due
danneggiati. Viene riconosciuto, altresì, il danno biologico
liquidato secondo equità e, per gli esborsi da spese funebri
documentate, il danno patrimoniale.
La sentenza enuncia così un responso di sicuro interesse.
NOTE
(1) Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 1989, n. 695, in Giust. pen. 1989,
II, 696.
(2) B. DE FILIPPIS, Il diritto di famiglia, Cedam, Padova, 2011, 358 ss.
(3) M. ROSSETTI, Coppie di fatto: i danni? Questione di prova, in
Dir. giust. 2005, 27, 17.
(4) Cass. 31 maggio 2003 n. 8827, in Foro it. 2003, I, 2273.
(5) Cass. 28 marzo 1994 n. 2988, in Resp. civ. e prev. 1995, 568.
(6) Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Nuova giur. civ.
comm. 2009, 2, 102.
(7) Cass. 4 giugno 2009 n. 12885, in La resp. civ. 2009, 8-9, 757.
(8) Cass. 22 luglio 1999 n. 500, in Nuovo dir. 1999, 691.
(9) F.D. BUSNELLI, Danno biologico e danno alla salute, in La
valutazione del danno alla salute a cura di BARGAGNA, BUSNELLI,
Cedam, Padova, 1986, 6.
(10) Convegno SIMLA, Riccione, 9-11 maggio 2001, in A. CARNEVA-
LE, G. SCARANO, Il danno alla persona, Cedam, Padova, 2010, 78.
(11) Cass. 12 febbraio 2010 n. 3357, in Rass. giur. san. 2010, 311-312,
p. 195.
(12) Cass. 28 aprile 2006 n. 9959, inedita.
(13) Cass. 16 settembre 2008 n. 23725, in Nuova giur. civ. comm.
2009, 5, 448.
(14) Cass. 30 ottobre 2009 n. 23053, in Rep. Foro it. 2009, v. Danni
civili, n. 387.
(15) Trib. Milano 21 febbraio 2007, in Fam. dir., 2007, 10, 938.
(16) Cass., Sez. un., 1 luglio 2002 n. 9556, in Dir. giust. 2002, 34, 21.
(17) Cass. 7 giugno 2011 n. 12278, in De jure.
(18) Cass. 29 aprile 2005 n. 8976, in Dir. giust. 2005, 27, 18.
(19) M. ROSSETTI, Il danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano,
2010, 302.
(20) Cass. 19 gennaio 2007 n. 1203, in questa Rivista, 2007, 645.
(21) A. CARNEVALE, G. SCARANO, Il danno alla persona, Cedam,
Padova, 2010, 81.
(22) Cass. 30 ottobre 2009 n. 23053, in op. cit. n. 390.
TRIBUNALE CIVILE DI PISA
16 MARZO 2011
EST. BALSAMO – RIC. CASTALDI (AVV.TI SANTUCCI E BERNARDINI) C. SOCIETÀ
PIAGGIO & C. S.P.A. (AVV. BRUNI)
Responsabilità civile y Fatto illecito y Prodotto
difettoso y Ciclomotore y Difetto di progettazione
y Erronea progettazione e collocazione del serba-
toio.
. In tema di danni da prodotto difettoso, costituisce
difetto di progettazione di un ciclomotore il fatto che il
serbatoio del carburante sia collocato in modo da non
potersi staccare dal medesimo in caso di collisione,
evitando che il carburante ne provochi l’incendio. (c.c.,
art. 2043; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 117; d.l.vo
6 settembre 2005, n. 206, art. 118) (1)
(1) Per analoghe fattispecie, relative a difetti di produzione di veico-
li, v. Trib. civ. Roma, sez. VII, 18 ottobre 2006, in Il Merito, speciale,
fasc. 1, 11 e Trib. civ. Roma, sez. XII, 3 novembre 2003, n. 36377, in
questa Rivista 2004, 181. Utile è la consultazione di R. ROLLI, Codice
del consumo, commentato per articolo con dottrina e giurispruden-
za, ed. La Tribuna, Piacenza 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la sentenza, ai sensi dell’art.
132 c.p.c., come modif‌icato dalla novella del 18 giugno
2009, n. 69, applicabile ai sensi dell’art. 58, comma 2, an-
che ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata
in vigore della legge, deve contenere solo la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
omessa ogni descrizione relativamente allo svolgimento
del processo.
Passando al merito, la pretesa risarcitoria di parte at-
trice trae origine dalle gravissime lesioni provocate al Ca-
staldi dall’incendio del ciclomotore Piaggio Gilera Runner
FXR 125, divampato a seguito della collisione del veicolo,
dal medesimo condotto, con il muro di protezione della
strada statale Aurelia.
Secondo l’assunto attoreo, la responsabilità dell’incen-
dio deve ascriversi all’erronea progettazione e collocazio-
ne del serbatoio della benzina, il cui scoppio sarebbe stato
determinato dalla collisione tra il ciclomotore ed il muro.
Prima di esaminare le modalità del sinistro e le pro-
babili cause dell’incendio del ciclomotore, appare neces-
sario individuare la disciplina normativa applicabile alla
fattispecie e, dunque, il regime probatorio gravante sulle
parti in causa.
In punto di diritto, la tutela prevista a favore del con-
sumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal
D.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della Direttiva
CEE 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui
al D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 - conf‌igura in capo al
produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità
europea (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello
stesso D.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, svin-
colata da ogni indagine in ordine all’elemento soggettivo
in capo al produttore - quale la colpa - e da ogni rapporto
negoziale tra produttore e consumatore e fondata, invece,
sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un
difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7).
In particolare il legislatore nazionale - dando attuazio-
ne alla Direttiva comunitaria - ha inteso accordare una tu-
tela più ampia al consumatore superando i rigorosi limiti
che in precedenza si incontravano sia nell’ambito del rap-
porto con il venditore, in considerazione della contenuta
azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti
dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del
rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probato-
ri imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana
ex art. 2043 c.c..
2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.

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