DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea AV/AC Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001). Presa d''atto dell''atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e il consorzio CEPAV DUE, autorizzazione del 2° Lotto costruttivo e assegnazione del finanziamento. (Deliberazione n. 85/2011...

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che:

- all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese (c.d. "Fondo infrastrutture");

- all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita', fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita' che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

- il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che...

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