PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008 - Accordo, ai sensi dell''articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l''autorizzazione al trasporto di animali vivi». (Rep. atti n. 114/Csr).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorita' competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;

Considerata la necessita', alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalita' procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero...

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