Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: ??Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europ...

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 1° luglio 2004

Vista la Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce, che modifica la direttiva 90/425/CEE e istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato; Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano; Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante «Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2002 recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Vista la proposta di Linee guida di cui all'oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con nota del 23 giugno 2003 con la richiesta di sancire sulle stesse un accordo al fine di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformita' applicativa del Regolamento CE/1774/2002; Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 e' emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti con i Ministeri interessati; Considerato che, con nota del 13 aprile 2004 la Regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale, ha trasmesso una nuova proposta di accordo, che e' stata esaminata in sede tecnica il 25 maggio 2004 e che, nella stessa sede tecnica, il 14 giugno u.s. e' stato concordato il testo definitivo dell'accordo in oggetto tra i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente Accordo tra il Ministero della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati

Art. 1.

Modalita' di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi in conformita' al regolamento

  1. Gli impianti che intendono esercitare le attivita' previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del Regolamento alla Regione o alla Provincia Autonoma, secondo le disposizioni procedurali emanate dalle stesse.

  2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della salute.

  3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'art. 6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

  4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III del Regolamento in esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Regolamento CE/1774/2002.

  5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto gia' disposto dal Ministero della salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n.

  6. Art. 2.

    Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio

  7. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.

  8. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del Regolamento e dal decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio - Categoria 1» sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.

  9. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.

  10. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1.

    Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformita' alle disposizioni vigenti.

  11. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

  12. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le regioni e le province autonome possono autorizzare uno o piu' contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

    Art. 3.

    Modalita' di individuazione delle attivita' non soggette a riconoscimento

    Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento

    1) gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto gia' in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al decreto legislativo 24...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT