DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (13G00067)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita' 1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: a) con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unita' produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti;

nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente piu' unita' produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero;

  1. con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilita' avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale. 2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilita' e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301. - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009 n. 302, S.O.: «Art. 2 - 106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Art. 2 - 124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.» - Si riporta il testo dell'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: «Art. 107 - 1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.» Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153 S.O.: «Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro - 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti;

  2. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;

  3. imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;

  4. imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

  5. imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato...

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