Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998,

n.489 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di

amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di

partecipazione delle organizzazioni sindacali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

concernente il consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentita 1a commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo

107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19

novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari

regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e'

    sostituito dal seguente:

    "Art. 22. - 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla

    legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale

    comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione

    composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti

    dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso e' nominato,

    all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una

    adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

  2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.

  3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

  4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un

    funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario

    dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del...

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