CIRCOLARE 20 ottobre 2011, n. 30 - Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l''istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro - Oneri a carico degli istituti delegatari - Chiarimenti - Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro. (11A14818)

Alle Amministrazioni centrali dello

Stato

All'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Agli Uffici centrali di Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello

Stato

Alle Agenzie fiscali e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione

Pubblica - INPDAP

Alla Banca d'Italia

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Premessa e quadro normativo.

Con la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, sono state fornite istruzioni operative in materia di delegazioni convenzionali di pagamento relativamente ai dipendenti pubblici, con specifico riferimento ai rapporti riconducibili ad Amministrazioni centrali dello Stato che si avvalgono, per la gestione delle partite stipendiali, del sistema Service Personale Tesoro-SPT.

Nel rinviare alla suddetta circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2011, per gli approfondimenti inerenti agli aspetti normativi, appare opportuno, in estrema sintesi, ricordare come, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico puo' avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per adempiere gli obblighi assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento e, quindi, corrispondere, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, le somme cosi' dovute al proprio creditore-delegatario, costituito dalla societa' di assicurazione o dall'istituto mutuante.

Tuttavia, le istruzioni recentemente diramate con la richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, da un lato, non affrontano in modo diretto le ipotesi di delegazioni convenzionali di pagamento riguardanti dipendenti statali le cui partite stipendiali sono elaborate con un sistema diverso da SPT - tra i quali, ad esempio, si puo' annoverare il personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza - e, da un altro lato, non trattano le fattispecie afferenti ai dipendenti che, pur con partite stipendiali gestite tramite SPT, non appartengono alle Amministrazioni centrali dello Stato e, quindi, non sono, a rigore, 'dipendenti statali'.

Nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, poi, si era ritenuto di non procedere ad una disamina esaustiva e puntuale di una serie di situazioni particolari o, comunque, ritenute specifiche o settoriali, in virtu' del valutato impatto marginale dal punto di vista operativo.

A prescindere dai suddetti aspetti, sono pervenute varie richieste di chiarimenti, soprattutto in ordine alla fase transitoria ed alle modalita' di versamento delle somme dovute dagli istituti delegatari a fronte dell'attivita' prestata da parte dell'Amministrazione, nonche' dell'avvertita necessita' di un ulteriore approfondimento sulla materia.

Cio' brevemente premesso, la presente circolare - stilata anche con la collaborazione del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG - si prefigge l'obiettivo di completare il quadro delle istruzioni gia' diramate afferenti alle delegazioni convenzionali di pagamento, fornendo indicazioni operative anche per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite SPT, nonche' di corrispondere alle richieste di chiarimenti e di approfondimenti pervenute, offrendo riflessioni e delucidazioni in materia, il tutto in coerenza con l'obiettivo di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi sinora perseguito. Relativamente alle problematiche piu' puntuali e specifiche, per una piu' immediata leggibilita', le risposte formulate sono state raccolte in un apposito prospetto, denominato Allegato n. 1, utilizzando il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions). Nelle medesime FAQ sono stati comunque riproposti, seppure in modo sintetico, taluni dei chiarimenti esposti in modo piu' diffuso nel testo della presente circolare.

Infine, si denota che le correnti indicazioni costituiscono un'integrazione di quelle esposte nella circolare n. 1/RGS del 2011, rappresentandone, in pratica, il completamento e la precisazione.

  1. Aspetti generali.

    Come accennato in Premessa, l'esame del quadro normativo di riferimento, nonche' dei presupposti per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, e' stato compiutamente svolto nella circolare n. 1/RGS del 2011, al cui contenuto, quindi, si rimanda.

    Cio' nondimeno, si reputa opportuno svolgere in merito qualche maggiore considerazione di portata generale in tema di attivita' amministrativa e di finanza pubblica.

    L'azione di tutta la pubblica amministrazione e' rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Cosicche', i poteri di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per le considerazioni qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. E', infatti, il principio di legalita' che permea e caratterizza l'attivita' dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettivita' attraverso la fiscalita' generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione e' che un'attivita' svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico prefissato - ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilita' verso una platea, anche ampia, di soggetti - non puo' essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perche' queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica. Una siffatta attivita', dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreche' compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come piu' volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.

    Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza pubblica, assumono un carattere ancora piu' stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    Va da se' che e' l'esistenza di una copertura legislativa, avente pure valenza finanziaria, ad indirizzare l'Amministrazione nell'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate, rispettando, cosi', il principio di buon andamento contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

    A margine, si soggiunge che e' in tale contesto normativo che si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UCB, Ufficio Centrale di Ragioneria-UCR e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

    Da ultimo, si ribadisce che, parimenti alle istruzioni diramate con la circolare n. 1/RGS del 2011, le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, volendo fugare ogni dubbio in proposito, si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n.13/RGS.

  2. Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal Service Personale Tesoro.

    La circolare n. 1/RGS del 2011, come ricordato, e' rivolta a disciplinare la materia delle delegazioni convenzionali di pagamento con riguardo ai dipendenti dello Stato le cui partite stipendiali sono gestite tramite SPT.

    Per quanto attiene ai dipendenti statali con partite stipendiali gestite con altri sistemi o con altre procedure, si chiarisce che, in linea generale, le relative Amministrazioni sono tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi alle indicazioni operative dettate con la precisata circolare n. 1/RGS del 2011.

    Infatti, ferme restando eventuali situazioni eccezionali, da dimostrare esaurientemente, si e' dell'avviso che i principi di buon andamento e di tutela della finanza pubblica, oltre a quelli di economicita' e semplificazione amministrativa, ingiungano di seguire le richiamate indicazioni operative, compatibilmente, comunque, con i normali tempi di aggiornamento delle procedure, anche informatiche, sinora osservate dalle Amministrazioni in discorso.

    Senza voler ripercorrere le ragioni sottese alle novita' procedimentali recate dalla piu' volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, appare abbastanza chiaro come la rideterminazione degli oneri dovuti dagli istituti delegatari e il meccanismo della ritenzione diretta degli oneri stessi sulle trattenute stipendiali si connotano come novita' pienamente rispondenti all'evocato principio di buon andamento dell'amministrazione.

    Cio' nondimeno, alcune delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di...

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