CIRCOLARE 17 gennaio 2011, n. 1 - Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l''istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari. (11A00876)

Alle Amministrazioni Centrali dello

Stato

All' Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali

All' Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato

Alle Ragionerie Territoriali dello

Stato

Al Dipartimento dell'Amministrazione

Generale, del Personale e dei Servizi

Alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze

Alle Agenzie Fiscali e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All' Avvocatura Generale dello Stato

All' Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione

Pubblica - INPDAP

Alla Banca d'Italia

Premessa

Come noto, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico puo' avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtu' degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento (rectius: mutuo). In altri termini, il dipendente pubblico puo' provvedere, avvalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei previsti premi di assicurazione sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto.

A tale riguardo, non sembra superfluo precisare, con particolare riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione di pagamento non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha in corso la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso realizzato attraverso la predetta cessione stipendiale.

Con la presente circolare - frutto della collaborazione con il Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi-DAG e dal medesimo condivisa - si intende aggiornare e rendere piu' snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento, raccogliere e semplificare le istruzioni sinora diramate nonche' precisare e definire la misura degli oneri dovuti all'amministrazione a fronte dell'attivita' prestata. 1. Quadro normativo di riferimento

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 del codice civile, la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato e' definito rapporto di provvista - spesso gia' preesistente alla delegazione - mentre quello tra delegante e delegatario e' qualificato rapporto di valuta.

Il secondo comma dell'art. 1269 del codice civile precisa che il delegato, ancorche' debitore del delegante, non e' tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non e' atto dovuto, bensi' volontario.

Il successivo art. 1270 del codice civile statuisce, poi, che il delegante puo' revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento e' l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una societa' di assicurazione, in virtu' dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie e' generalmente qualificata come «delegazione convenzionale».

Piu' nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico in concreto puo':

pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;

pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtu' di un contratto di finanziamento.

A fianco alla delegazione convenzionale, l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'amministrazione e' tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale. In dette ipotesi, si e' in presenza della figura individuata anche come «delegazione legale» che riguarda, in particolare, le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici. Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario - il quale, in ultima istanza, e' il beneficiario del pagamento - e la necessita' di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.

Per quanto attiene alla delegazione di pagamento convenzionale, inoltre, e' opportuno ricordare sin d'ora come il decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti, soprattutto quantitativi. In effetti, non va dimenticato che detto strumento di pagamento puo' cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacita' reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti puo' comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio - soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi - in vari documenti di prassi, rappresentati, principalmente, dalle circolari di seguito elencate:

8 agosto 1995, n. 46/RGS;

16 ottobre 1996, n. 63/RGS;

11 marzo 1998, n. 29/RGS;

5 settembre 2003, n. 37/RGS;

29 luglio 2005, n. 554/DAG;

13 aprile 2006, n. 646/DAG;

20 aprile 2006, n. 654/DAG;

2 dicembre 2008, n. 35/RGS.

Cio' precisato, come accennato in premessa, esigenze di semplificazione amministrativa, non disgiunte dalla naturale maturazione della necessita' di una rivisitazione delle attuali fasi procedimentali, hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da diramare nuove e piu' organiche istruzioni in materia, superando cosi' le indicazioni nonche' le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, dei documenti di prassi teste' ricordati.

Peraltro, si introducono significativi elementi di innovazione procedimentale, tra i quali meritano di essere segnalati, soprattutto, le diverse modalita' di riscossione e la piu' articolata determinazione degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari.

Da ultimo, non va dimenticato che, sebbene delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio abbiano una struttura in qualche modo simile, si tratta, in realta', di figure giuridiche diverse. Difatti, la cessione del quinto non e' soggetta ad accettazione da parte dell'amministrazione e, di norma, la delegazione va ad aggiungersi ad una cessione dello stipendio in atto. Neppure va trascurato che i presupposti e i limiti, tra cessione dello stipendio e delegazione, sono in larga parte differenti.

Relativamente alla cessione del quinto dello stipendio, si rinvia, per maggiori...

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