DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2011 - Autorizzazione al Ministero dell''istruzione, dell''universita'' e della ricerca a trattenere in servizio dirigenti scolastici per l''anno 2011-2012, nonche'' ad assumere personale docente ed educativo e personale ATA a tempo indeterminato, a norma dell''articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (11A16517)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;

Visto l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Considerato che come gia' previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola continua a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la citata legge n. 244 del 2007, ed in particolare l'articolo 2, commi 411 e 412;

Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare l'art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i...

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