LEGGE 23 luglio 2012, n. 116 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita'' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (12G0143)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 del Trattato stesso.

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilita', mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

  5. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto...

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