LEGGE 20 marzo 2009, n. 27 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell''Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. (09G0035)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
-
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
Art. 2. Ordine di esecuzione
-
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
-
All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-
Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
Art. 4. Entrata in vigore
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2037):
Presentato dal Ministro degli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA