LEGGE 21 maggio 1998, n. 170 - Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
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Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.
Art. 2.
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Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del trattato stesso.
Art. 3.
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, qui di seguito indicate come Parti Contraenti, muovendo dalla vicinanza geografica e dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli, convinte della necessita' di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, riaffermando la loro fedelt" ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, sospinte dalla comune volonta' di.
favorire la costruzione di una nuova Europa,. basata sul definitivo superamento delle divisioni ideologiche, u'. determinate a favorire il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea, unite dalla comune appartenenza alla organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i cui principi ed impegni esse intendono rispettare pienamente, unite dalla comune appartenenza al Consiglio d'Europa, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea, intenzionate a contribuire al rafforzamento della stabilita regionale, incoraggiando il dialogo e la coesistenza pacifica tra i popoli, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.
Articolo 2
Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.
Articolo 3
Le Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di una nuova architettura della sicurezza fondata sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi commisurati al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le...
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