LEGGE 21 maggio 1998, n. 170 - Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995

LEGGE 21 maggio 1998, n. 170.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del trattato stesso.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 21 maggio 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick

    TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA

    La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, qui di seguito indicate come Parti Contraenti, muovendo dalla vicinanza geografica e dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli, convinte della necessita' di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, riaffermando la loro fedelt" ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, sospinte dalla comune volonta' di.

    favorire la costruzione di una nuova Europa,. basata sul definitivo superamento delle divisioni ideologiche, u'. determinate a favorire il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea, unite dalla comune appartenenza alla organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i cui principi ed impegni esse intendono rispettare pienamente, unite dalla comune appartenenza al Consiglio d'Europa, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea, intenzionate a contribuire al rafforzamento della stabilita regionale, incoraggiando il dialogo e la coesistenza pacifica tra i popoli, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue:

    Articolo 1

    La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.

    Articolo 2

    Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.

    La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

    Articolo 3

    Le Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di una nuova architettura della sicurezza fondata sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi commisurati al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le...

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