DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008 - Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, al comune di Monte Colombo, dell''immobile denominato «Ex scuola elementare», ubicato nel medesimo comune.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprieta' ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non piu' utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Vista l'istanza n. 1452 del 15 marzo 1996, con la quale il comune di Monte Colombo ha chiesto di acquistare l'immobile denominato ex scuola elementare, ubicato nel predetto comune, di proprieta' dello Stato;

Vista la nota n. 6346 del 27 ottobre 2004, con la quale il predetto comune ha trasmesso la deliberazione n. 41 del 30 giugno 2004, con cui ha confermato la volonta' di procedere all'acquisto dell'ex scuola elementare;

Considerato che in data 2 agosto 2007, la filiale Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio, con nota prot. n. 2007/9477, ha dichiarato che il progetto predisposto dal comune e' pienamente compatibile con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del medesimo comune, che sul bene non gravano vincoli di tipo paesaggistico o urbanistico, e che lo stesso non e' suscettibile di utilizzazione per esigenze governative;

Vista la relazione tecnico-estimativa prot. n. 12169 del 18 ottobre 2007, con la quale la filiale Emilia-Romagna dell'Agenzia del demanio ha determinato in 274.000,00 euro il valore di mercato attribuito all'immobile in parola;

Vista la nota prot. n. 2007/41103/Comm.Congr. del 31 ottobre 2007, con la quale la Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni-tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio ha espresso all'unanimita' parere di congruita' sul valore dell'immobile in questione, come sopra determinato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 37, della citata legge n. 549 del 1995, il prezzo di cessione viene fissato in misura pari ai due terzi del valore come sopra determinato;

Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, il...

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