Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante ´Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustiziaª, come da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante ´Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianzaª e, in particolare l'articolo 17-bis, comma 2;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante ´Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertaª, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ´Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertaª;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente la formula utilizzata nell'articolo 4, il cui accoglimento importerebbe conseguenze in contrasto con le regole fondamentali del trattamento penitenziario;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
-
Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:
a) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi alle speciali misure di protezione o per i quali sia stata avanzata la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;
b) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater del medesimo decreto-legge, richiede, in vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali misure di protezione, l'adozione di particolari cautele nella gestione penitenziaria;
c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione e ne sono fuoriusciti con misure di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di informazioni provenienti dall'autorita' giudiziaria, il nuovo stato di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia;
d) i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al piano provvisorio di protezione non seguito dalla richiesta delle speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza non seguite dalla definizione di un piano provvisorio o delle speciali misure di protezione;
e) i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non hanno tenuto condotte di collaborazione, sono sottoposti alle speciali misure di protezione in ragione delle situazioni previste dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia):
´2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul
trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle
persone ammesse alle misure speciali di protezione e a
quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
-
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
-
-
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.ª.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9, 13 e 16-quater del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
´Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
-
Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale.
-
Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali; le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
-
Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
-
Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
-
Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle...
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