Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante ´Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustiziaª, come da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante ´Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianzaª e, in particolare l'articolo 17-bis, comma 2;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante ´Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertaª, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ´Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertaª;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente la formula utilizzata nell'articolo 4, il cui accoglimento importerebbe conseguenze in contrasto con le regole fondamentali del trattamento penitenziario;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:

    a) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi alle speciali misure di protezione o per i quali sia stata avanzata la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;

    b) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater del medesimo decreto-legge, richiede, in vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali misure di protezione, l'adozione di particolari cautele nella gestione penitenziaria;

    c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione e ne sono fuoriusciti con misure di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di informazioni provenienti dall'autorita' giudiziaria, il nuovo stato di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia;

    d) i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al piano provvisorio di protezione non seguito dalla richiesta delle speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza non seguite dalla definizione di un piano provvisorio o delle speciali misure di protezione;

    e) i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non hanno tenuto condotte di collaborazione, sono sottoposti alle speciali misure di protezione in ragione delle situazioni previste dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17-bis del

    decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove

    norme in materia di sequestri di persona a scopo di

    estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,

    nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di

    coloro che collaborano con la giustizia):

    ´2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato

    di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i

    presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul

    trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della

    legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e

    dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle

    persone ammesse alle misure speciali di protezione e a

    quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di

    collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni

    speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma

    1. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

  2. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

    ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

    denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere

    del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

    registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.ª.

    Nota all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 9, 13 e 16-quater del

    citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:

    ´Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali

    misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le

    condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai

    commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le

    disposizioni del presente Capo, speciali misure di

    protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,

    ove necessario, anche alla loro assistenza.

  3. Le speciali misure di protezione sono applicate

    quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di

    tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica

    sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,

    dal Ministero della giustizia - Dipartimento

    dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che

    le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in

    grave e attuale pericolo per effetto di talune delle

    condotte di collaborazione aventi le caratteristiche

    indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti

    commessi per finalita' di terrorismo o di eversione

    dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di

    cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura

    penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e

    600-quinquies del codice penale.

  4. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di

    protezione, assumono rilievo la collaborazione o le

    dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La

    collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere

    carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'

    avere carattere di novita' o di completezza o per altri

    elementi devono apparire di notevole importanza per lo

    sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per

    le attivita' di investigazione sulle connotazioni

    strutturali; le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le

    articolazioni e i collegamenti interni o internazionali

    delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o

    terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le

    modalita' operative di dette organizzazioni.

  5. Se le speciali misure di protezione indicate

    nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'

    ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate

    anche mediante la definizione di uno speciale programma di

    protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,

    comma 5.

  6. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4

    possono essere applicate anche a coloro che convivono

    stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in

    presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che

    risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a

    causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

    Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non

    determina, in difetto di stabile coabitazione,

    l'applicazione delle misure.

  7. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si

    tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di

    collaborazione o della rilevanza e qualita' delle

    dichiarazioni rese, anche delle...

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