CIRCOLARE 1 agosto 2002, n. 30 - Trattamento di fine rapporto

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura dello Stato Al Ministero del lavoro e politiche sociali Al Ministero dell'economia e delle finanze A tutti i Ministeri - Gabinetto Alle Amministrazioni autonome dello Stato Agli enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI Alle Corti d'appello Alle Universita' degli studi Alla direzione centrale organi collegiali Inpdap Ai dirigenti generali centrali e compartimentali Inpdap Ai dirigenti centrali e periferici Inpdap Ai coordinatori delle consulenze professionali Inpdap Alle Organizzazioni sindacali nazionali Agli enti di patronato Alla Associazione nazionale comuni italiani

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell'Istituto e dagli enti iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche - talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto gia' puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una piu' agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d'ora in avanti TFS) si intendono sia l'indennita' di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l'indennita' premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanita'.

Per trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all'art. 2120 del codice civile.

  1. Personale in regime di TFR.

    Sono obbligatoriamente in regime di TFR

    1. tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente; b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).

    Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un ente ad un altro purche' tale passaggio avvenga senza soluzione di continuita' e sempre con contratto a tempo indeterminato.

    E' in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1 settembre 2001).

    Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potra' pero' essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.

    Esempio

    nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001

    1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30 giugno 2001: il TFR puo' essere subito corrisposto; 2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sara' corrisposto all'atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

    Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarita' della posizione giuridica rivestita, se gia' iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente e' assunto dopo il 31 dicembre 2000 e' in regime di TFR.

    Ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di TFS puo' esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.

    Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un "fondo pensione".

    Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo puo' esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.

    Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).

    Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procedera', cosi' come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti "con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato".

  2. Diritto al TFR.

    Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un mese.

    Cio' significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno quindici giorni effettuato pero' nell'arco di due mesi (esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

    Piu' servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuita' con obbligo di iscrizione all'Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.

    Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di continuita', vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se festivo o feriale - non coperto da contratto.

    Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del nuovo mod. TFR/1 che sara' quanto prima divulgato.

    Ai sensi dell'art. 2948 del codice civile il diritto al TFR e' soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno...

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