LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d''Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche'' norme di adeguamento dell''ordinamento interno. (10G0131)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;

    2. all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;

    3. all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;

    4. dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:

    Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':

    a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;

    b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

    c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.

    Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'

    .

    Art. 4

    Clausola di invarianza

  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 2 luglio 2010

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del

    Consiglio dei Ministri

    Frattini, Ministro degli affari esteri

    Alfano, Ministro della giustizia

    Carfagna, Ministro per le pari opportunita'

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 2043):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia...

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