La procedura di risarcimento diretto e la tutela del terzo trasportato nel nuovo codice delle assicurazioni: aspetti problematici e indicazioni giurisprudenziali

AutoreGiuseppe Di Pietro
CaricaGiudice presso la Sezione V civile del Tribunale di Catania
Pagine187-196

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@Parte I. La procedura di risarcimento diretto (artt. 149-150 cod. ass.)

@@1. L’ambito di applicazione

– Negli ultimi anni1, il settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sottoposti all’assicurazione obbligatoria è stato oggetto di una serie di interventi di riforma decisamente incisivi, anche se più o meno organici e talora di dubbia legittimità costituzionale, resi necessari dall’esigenza sempre più pressante di contemperare i forti contrasti esistenti tra gli interessi del comparto assicurativo, le aspettative dei cc.dd. soggetti deboli (gli assicurati e i danneggiati) ed i riflessi di carattere pubblicistico connessi all’attività assicurativa.

La riforma più organica e maggiormente discussa in materia è stata quella introdotta con il D.L.vo n. 209 del 2005, il c.d. codice delle assicurazioni private.

Si tratta di una normativa di amplissimo respiro, tale da suscitare apprezzamenti settoriali e critiche severe; di certo, non può essere oggetto di un’analisi completa in questa sede, se non per alcuni aspetti di maggiore rilievo pratico.

In particolare, si è scelto di concentrare l’attenzione sulle problematiche inerenti alla procedura di risarcimento diretto (art. 149) ed alla tutela del terzo trasportato (art. 141), ovverosia sui temi che hanno avuto un maggior impatto sull’opinione pubblica e che hanno suscitato le maggiori polemiche in ambito dottrinario e giurisprudenziale.

La procedura di risarcimento diretto, disciplinata dagli artt. 149 e 150 del codice, costituisce un novum assoluto nel nostro ordinamento, tradizionalmente incentrato sul collegamento tra obblighi risarcitori e individuazione delle responsabilità, giacché introduce dei profili tipici dei piani no-fault (id est, senza colpa), creando una nuova figura di legittimato passivo diverso dal responsabile civile e dal rispettivo assicuratore.

Contrariamente a quanto contrabbandato dai mass-media al momento dell’entrata in vigore della riforma, il sistema non è di ampia applicazione, né appare strutturato in maniera chiara e tale da fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale.

Per il vero, la procedura supera i margini di operatività e la più limitata funzione della «convenzione di indennizzo diretto» o C.I.D., ma presenta i seguenti limiti di applicabilità:

1) opera unicamente «in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria» (art. 149, comma 1): pertanto, non si applica nei casi di sinistri multipli, ovverosia laddove vengano coinvolti più di due veicoli (ad esempio, un tamponamento a catena);

2) riguarda solo «i danni al veicolo, nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente», nonché il «danno alla persona subito dal conducente non responsabile», purché rientri tra le lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 (art. 149, comma 2).

Ne consegue che rimangono escluse le ipotesi dei sinistri con più di due veicoli a motore coinvolti, dei sinistri con veicoli a motore non identificati o non assicurati per la responsabilità civile, dei sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, degli scontri tra biciclette e veicoli a motori, dei danni a cose trasportate non di proprietà dell’assicurato o del conducente, dei danni alla persona occorsi a soggetti diversi dal conducente e, in particolare, al terzo trasportato (per il quale opera l’analogo meccanismo di cui all’art. 141), dei danni alla persona superiori al 10% di I.P. subìti dal conducente, del risarcimento del danno nei casi di decesso.

Un primo dubbio sorge invece per il caso del danno alla persona inferiore al 10%, riportato dal conducente responsabile in via concorsuale o in via presuntiva, giacché l’art. 149 comma 2 limita il diritto al risarcimento al «conducente non responsabile».

Il riferimento espresso all’assenza di responsabilità del conducente danneggiato quale presuppo-Page 188sto di applicabilità della procedura ha posto seri dubbi interpretativi. Si è ad esempio segnalata la difficoltà, per il danneggiato, di dimostrare la propria mancanza di colpa nel quadro di una disciplina improntata su di un sistema di presunzioni oggettivamente sfavorevoli, come quella di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell’art. 2054 c.c. La necessità di fornire ab initio la prova della mancanza di responsabilità comprometterebbe fortemente l’effettiva operatività del sistema.

Nel contempo, la dottrina ha rilevato come una conseguenza del genere sarebbe da scartare, perché frutto di una formulazione frettolosa della norma più che espressione di una reale voluntas legis.

La tesi è incentrata sul rilievo che l’art. 150 cod. ass., nel prevedere che il decreto attuativo della procedura di cui all’art. 149 contenga anche i criteri di determinazione del grado di responsabilità della parti, «anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione», lascerebbe intendere che la procedura di risarcimento diretto possa (e debba) essere seguita dal danneggiato anche nel caso di un suo eventuale concorso di colpa.

La conferma di una volontà del legislatore in tal senso si è avuta con la pubblicazione del decreto attuativo. La normativa secondaria sembra aver sgombrato il campo dai dubbi in materia, prevedendo al comma 1 dell’art. 5 che la procedura si applichi ogni volta che il danneggiato «... si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro».

Questo intervento non ha però eliminato del tutto i dubbi preesistenti. Se infatti parte della dottrina ha preso atto della conferma dell’interpretazione, legittimata anche dal contenuto del citato art. 150 cod. ass., altri commentatori hanno evidenziato il palese contrasto tra la legge e il regolamento, tale da provocare un grave vulnus alla legittimità della norma regolamentare, che avrebbe introdotto una previsione contraria alla normativa primaria.

Un’ulteriore problematica, sorta già nell’immediatezza dell’entrata in vigore del codice, concerne la qualità soggettiva del danneggiato, legittimato (o forse obbligato) a non indirizzare l’azione diretta verso l’impresa assicuratrice del responsabile civile. Il comma 1 dell’art. 149, nell’individuare il beneficiario della procedura di risarcimento diretto, prevede infatti che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione «che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato».

Non sembra quindi emergere una identificazione del legittimato attivo alla procedura diretta con il solo soggetto assicurato. Ciononostante, in dottrina è stata formulata una ipotesi ermeneutica diversa, in quanto si è ritenuto che sussistano diverse indicazioni normative a sostegno della limitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 149 cod. ass. ai soli soggetti assicurati (o meglio ai soli conducenti-danneggiati- assicurati) con esclusione quindi, ad esempio, del conducente diverso dal contraente, come il figlio dell’assicurato.

In quest’ottica, verrebbero in considerazione il comma 6 dell’art. 149 cod. ass., nel quale si afferma, con un’evidente incoerenza logica, che in caso di fallimento della procedura di liquidazione stragiudiziale il danneggiato possa proporre l’azione diretta nei soli confronti della «propria» assicurazione; nonché l’art. 9 del D.P.R. attuativo che, nel prevedere gli obblighi di assistenza tecnica ed informativa, compie un espresso riferimento alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il danneggiato e l’impresa assicuratrice nei cui confronti viene rivolta l’azione diretta. Un’impostazione del genere viene peraltro ritenuta pienamente conforme alla più generale ratio della procedura, che verrebbe individuata nella contrattualizzazione dell’obbligazione extracontrattuale derivante dalla r.c. auto.

Secondo un’altra impostazione dottrinaria, la limitazione non sussiste affatto, in quanto il proprietario ed il conducente del veicolo possono anche essere persone diverse dal contraente che ha stipulato la polizza e, nonostante tutto, rivestire la qualità di «assicurato». Il che si verifica, in quanto la polizza assicurativa resa obbligatoria con la L. n. 990/1969, avendo ad oggetto la copertura della r.c. derivante dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c. (formulazione ora riproposta nell’art. 122 cod. ass.), non può che garantire tutti i soggetti la cui responsabilità può venire in gioco in base allo stesso art. 2054 c.c., dunque anche il conducente diverso dal contraente: visto che sia sul conducente che sul proprietario di un veicolo grava una presunzione di responsabilità, essi sono sempre beneficiari in senso tecnico dell’assicurazione, che si qualifica come un’assicurazione per conto di chi spetta.

La qualità di assicurati renderebbe così sia il conducente che il proprietario titolari, sul piano contrattuale, di tutti i diritti derivanti dal contratto che è stato stipulato in relazione al veicolo utilizzato, oltre che di quegli ulteriori diritti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 254/2006.

@@2. La procedura di risarcimento diretto, nell’ambito dei sistemi no-fault e third party insurance

– Decisamente aspri i contrasti sorti in ordine alla legittimità della nuova procedura di risarcimento diretto ed ai suoi rapporti con il sistema tradizionale della responsabilità civile. Per il vero, la nuova procedura non costituisce un meccanismo introdotto ex abrupto, ma l’esito di profonde riflessioni avviate già da anni.

Gli osservatori del mercato assicurativo avevano rilevato già da tempo come al processo di liberalizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza non si fossero accompagnati dei risultati soddisfacenti sul piano della concorrenzialità, del contenimento dei premi e, in generale, dell’efficienza del settore.

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In questo quadro, si colloca l’indagine conoscitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nata dall’esigenza di comprendere le ragioni del persistente incremento dei premi anche nel periodo...

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