DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999 - Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti

LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema della previdenza complementare; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto n. 124 del 1993, il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare l'attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita'; Considerata la necessita' di fornire le disposizioni sopra indicate per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita e ai fondi di cui all'art. 18 del citato decreto n. 124; Delibera

Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999 Il presidente: Bessone

ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI Premessa.

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h) del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito decreto n. 124/1993).

Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 124/1993) e, con i necessari adattamenti, ai fondi pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 124/1993).

Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a prestazione definita istituiti ai sensi del decreto n. 124/1993 e per i fondi di cui all'art. 18 del decreto n. 124/1993.

Con riferimento all'esercizio di avvio dell'operativita', i fondi pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un'adeguata informativa agli iscritti.

  1. Comunicazione periodica agli iscritti.

1.1. Contenuto della comunicazione.

La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.

Riguardo all'andamento della gestione del fondo, essa deve fornire un quadro sintetico della situazione economicopatrimoniale, tenendo conto che gli iscritti che desiderino informazioni piu' dettagliate possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo.

Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto, la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili...

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