DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011 - Approvazione del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto. (Delibera n. 38/11/CONS). (11A01556)
L'AUTORITA'
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 3 febbraio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, il suo art. 70, che disciplina i requisiti minimi dei contratti con gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001 «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio», con particolare riferimento all'art. 2, lettera c) per quanto riguarda le manifestazioni qui delineate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n.145/2006 «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui rientra, nell'ambito dei servizi di chiamate di massa, il televoto;
Vista la delibera n. 8/1999 del Consiglio del 27 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;
Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento per le procedure sanzionatorie dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;
Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie insorte tra utenti e operatori nonche' tra piu' operatori, adottati da quest'autorita' con le delibere 173/07/CONS e 352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 659/10/CONS, recante «Avvio della consultazione pubblica in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'autorita' in data 22 dicembre 2010, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con la quale l'autorita' ha posto in consultazione un testo di regolamento per la disciplina della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da motivazione e domande rivolte al mercato per eventuali approfondimenti;
Preso atto delle osservazioni e delle risposte ricevute dai partecipanti alla consultazione pubblica e, in particolare, dagli operatori Telecom Italia S.p.A., con nota 2514/2011, Vodafone Omnitel N.V., nota Prot. 3091/2011, e Wind Telecomunicazioni S.p.A., nota Prot. 3337/2011, dalle emittenti RAI Radio Televisione Italiana, nota Prot. 3330/2011, RTI S.p.A. Gruppo Mediaset, nota Prot. 2491/29011, e Tim Media, nota Prot. 2514/2011, dall'associazione di Service Provider, ASSOCSP, nota del 3342/2011, nonche' dalle associazioni di consumatori ADOC, nota Prot. 2062/2011, e Unione nazionale consumatori UNC, nota Prot. 3472/2011;
Audite le societa' Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, RTI, RAI e l'associazione ASSOCSP, che ne hanno fatto richiesta entro i termini prescritti;
Viste le motivazioni alla base dell'intervento dell'autorita' indicate nelle premesse della suddetta delibera 659/10/CONS;
Considerato che, sebbene la scelta di offrire il servizio di televoto sul mercato derivi esclusivamente dalla impostazione editoriale che l'emittente decide di conferire ad un determinato programma radiotelevisivo, il servizio in questione, per la sua natura «convergente» e per la complessita' delle prestazioni ad esso correlate, coinvolge necessariamente altri attori-operatori telefonici fissi e mobili, titolari di numerazione, centri servizi;
Considerato che per garantire l'obiettivo di assicurare agli utenti la necessaria qualita' e trasparenza di questo servizio «convergente», reso a fronte di un corrispettivo, nonche' la parita' di trattamento dei televoti espressi, e' necessario individuare il contributo che i diversi attori, ciascuno per la propria competenza, debbono conferire alla realizzazione di tale obiettivo, nonche' definirne normativamente ruoli e responsabilita';
Considerato, peraltro, che alla descritta diversita' dei ruoli e' necessariamente collegata una diversita' di coinvolgimento nell'ambito delle varie questioni poste in consultazione pubblica e che, pertanto, in quest'ottica l'autorita' ha svolto le proprie valutazioni sulle osservazioni ricevute, illustrate nei seguenti paragrafi (che richiamano il numero dei paragrafi del documento posto in consultazione, allegato B alla delibera n. 659/10/CONS);
Rilevato al riguardo:
§ 4: Competenza e motivazioni dell'autorita' in materia di televoto.
Oggetto della proposta in consultazione.
L'autorita' ha ritenuto di intervenire in materia di televoto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge n. 249/1997, in tema di qualita' e carte dei servizi, nonche' nelle disposizioni elencate all'art. 2, comma 12, lettere i)-m) della legge n. 481/1995, a mente del quale l'autorita': «i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi ...» e «l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza ...».
L'autorita', in particolare, ha ritenuto necessario migliorare i flussi informativi verso l'utenza, garantire l'efficacia delle modalita' tecniche del servizio e predisporre strumenti per un'adeguata vigilanza. Osservazioni dei soggetti intervenuti.
La societa' RTI Mediaset ha contestato integralmente l'intervento dell'autorita', anche sotto il profilo della competenza, osservando, su questo punto, che il televoto, essendo un servizio di intrattenimento, non rientrerebbe nella definizione di servizio di comunicazione elettronica ne' di pubblica utilita', e che l'intervento dell'autorita' non sarebbe volto a disciplinarne i contenuti tecnici, bensi' inciderebbe sulle scelte editoriali delle emittenti.
Altre partecipanti invece (AssoCSP, Wind Telecomunicazioni, Tim Media), nel commentare il testo, hanno manifestato una preferenza verso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte dei soggetti interessati alla fornitura del servizio, come gia' avvenuto per altri servizi a sovrapprezzo.
RAI, Telecom Italia, Vodafone, Adoc e UNC, infine, hanno pienamente condiviso e apprezzato l'esigenza, avvertita dall'Autorita', di una specifica regolamentazione del peculiare servizio di televoto. Valutazioni dell'autorita'.
Rispetto ai commenti pervenuti, puo' osservarsi, innanzitutto, che l'autorita' ha gia' illustrato, nella delibera n. 659/10/CONS di avvio della consultazione pubblica, che dunque si richiama, l'esigenza e il fondamento giuridico del proprio intervento, che peraltro tende ad incidere esattamente su quegli aspetti del servizio (qualita', trasparenza ed efficacia) che ad oggi ancora non trovano compiuta disciplina in altri provvedimenti del settore proprio a causa della peculiare natura «mista» del servizio.
Inoltre, lungi dall'incidere sulle scelte editoriali delle emittenti (se tali possono essere definite quelle relative alle informazioni da dare all'utenza che usufruisce di un servizio a sovrapprezzo ovvero quelle relative al limite di voti inviabili da ciascuna utenza), l'intervento dell'autorita' e' invece finalizzato a garantire, nel suo complesso, il «buon funzionamento» del servizio di televoto, cioe' la «qualita'» dello stesso rispetto al suo scopo, da intendersi come la capacita' di rilevare, in maniera veritiera e rappresentativa della base votante (nei limiti di ragionevole ampiezza stabiliti dalle regole del gioco), le preferenze dei telespettatori.
E' proprio da tale esigenza che deriva la necessita' di regolare anche alcuni aspetti tecnici del servizio, il quale, in realta', non ha natura editoriale.
Il riferimento e' innanzitutto alla necessaria esclusione di quei meccanismi che, permettendo un invio automatizzato dei voti, possano completamente alterare lo scopo tipico del servizio di «televoto», insito nel suo nome e invalso nella percezione degli utenti, vale a dire quello di rilevare le preferenze tra il pubblico.
Per preservare tale scopo ed onorare il sinallagma contrattuale, e' necessario contenere le modalita' operative del servizio tramite la previsione di limiti al suo utilizzo (limiti peraltro gia' noti nei sistemi dei servizi a sovrapprezzo, nei quali il televoto rientra, a fini di controllo della spesa).
Infatti, in difetto di tale contenimento, il descritto scopo tipico del servizio risulta certamente alterato, comportando la dipendenza dei risultati del televoto non tanto dalle preferenze del pubblico, bensi' dalla capacita' economica dei votanti.
Per tale evenienza, diventerebbe doveroso informare chiaramente l'utenza della diversa finalita' attribuita al servizio, che non sarebbe piu', o lo sarebbe solo accessoriamente, quella di «voting», bensi' quella di una «raccolta fondi» competitiva; si tratta, tuttavia, di una finalita' che dovrebbe essere chiaramente esplicitata nell'offerta del servizio, a partire dalla correzione della comune, ma certamente incoerente, denominazione dello stesso, per poi essere assoggettata alla disciplina delle numerazioni per la raccolta fondi.
Per cio' che concerne, infine, gli eventuali codici di autoregolamentazione che i soggetti coinvolti...
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