LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 61 - Disciplina sulla trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa e sull'attivita' di rappresentanza di interessi particolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. La presente legge, in conformita' all'art. 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonche' di fornire ai decisori pubblici una piu' ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attivita' di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicita' e conoscibilita' nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  2. I decisori pubblici possono recepire le richieste dei gruppi di interesse particolare, ove siano compatibili con gli interessi della collettivita'.

    Art. 2

  3. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. attivita' di rappresentanza di interessi particolari: ogni attivita' svolta da gruppi di interesse particolare attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, position paper (documento ricognitivo della posizione del gruppo di interesse particolare) e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;

    2. gruppi di interesse particolare: le associazioni, le fondazioni, ancorche' non riconosciute, i comitati con finalita' temporanee e le societa' portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;

    3. rappresentante di interessi particolari: il soggetto che rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;

    4. processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

    5. decisori pubblici: il presidente della giunta regionale, gli assessori ed i consiglieri regionali.

    Art. 3

  4. Per lo svolgimento dell'attivita' di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari (Registro), istituito presso il consiglio regionale che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT