DELIBERAZIONE 4 marzo 2003 - Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

SEZIONE I Disposizioni di carattere generale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni (testo unico bancario); Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta; Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto; Visto l'art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi; Visto l'art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti; Visto l'art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; Visto l'art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.

253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri; Visto l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica; Considerata l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti; Considerato che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitivita' del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT