DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93 - Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell''energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'' abrogazione delle direttive 2003/54/CE ...

Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attivita' e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attivita' e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito definito 'decreto legislativo n. 164 del 2000', recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia di energia;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE, nonche' misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti;

Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;

Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;

Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 28 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sicurezza degli approvvigionamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacita' addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessita' di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonche', per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge 14 novembre 1995, n.481, e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

Il testo dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi' recita:

Art. 41. Norme per il mercato del gas naturale.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il

Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno

1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere...

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