D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014)

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leg
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non su-
periore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze
che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esau-
rissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comuna-
le, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio
provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un
ulteriore periodo di circolazione.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con
gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in
data 19 dicembre 2012.
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
V
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e
alla circolazione dei veicoli sull’isola del Giglio e Giannutri
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Divieti). 1. Dal 17 aprile 2014 al 21 settembre 2014, sono vie-
tati l’aff‌lusso e la circolazione sull’isola del Giglio degli autobus
appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed ammini-
strativa nell’isola stessa ad esclusione del concessionario che ef-
fettua Trasporto Pubblico Locale Comunale.
2. Dal 3 agosto 2014 al 22 agosto 2014 è, altresì, vietato l’af-
f‌lusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a fusone non
stabilmente residenti nell’isola del Giglio.
3. Dal 17 aprile 2014 al 3 novembre 2014 è vietato l’aff‌lusso e
la circolazione, sull’isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a
persone non stabilmente residenti nell’isola stessa;
2. (Deroghe). 1. Per l’isola del Giglio, nel periodo di cui all’artico-
lo 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,
secondo le risultanze degli atti anagraf‌ici, con esclusione delle
persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell’Isola del
Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana;
c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno al-
meno cinque giorni sull’Isola e caravan e autocaravan i cui pro-
prietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni
nell’unico campeggio esistente nell’isola. Durante il periodo di
vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco
sull’isola ed a richiesta degli organi di controllo, un’autocertif‌ica-
zione, da conservare all’interno del veicolo per tutto il periodo di
soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo
(targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagraf‌ici,
indirizzo e codice f‌iscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome
esercizio, località e periodo del soggiorno);
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in con-
trasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade
dell’Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia
e antincendio;
g) veicoli al servizio di persone invalide, purchè muniti del-
l’apposito contrassegno previsto dall’articolo 381 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modif‌iche ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
2. Per l’isola di Giannutri, nel periodo di cui all’articolo 1,
comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,
secondo le risultanze degli atti anagraf‌ici, con esclusione delle
persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del
Giglio - frazione Isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia
ed antincendio;
c) veicoli al servizio di persone invalide, purchè muniti del-
l’apposito contrassegno previsto dall’articolo 381 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modif‌iche ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di ma-
teriali classif‌icati rif‌iuti speciali;
e) veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manu-
tenzione dell’acquedotto e della rete fognaria, nonchè al tra-
sporto di gasolio per centrale elettrica.
3. (Autorizzazioni). Al Comune dell’Isola del Giglio è concessa
la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, ivi
compresi i veicoli necessari coinvolti nella fase conclusiva delle
operazioni di trasferimento della nave da crociera Costa Concor-
dia, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di
sbarco.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2,
dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con
gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in
data 19 dicembre 2012
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell’esecu-
zione e dell’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei
divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo con-
siderato.
VI
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e alla
circolazione dei veicoli sull’isola di Ischia (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Divieto). Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati
l’aff‌lusso e la circolazione sull’isola di Ischia, comuni di Casa-
micciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia
e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ap-
partenenti a persone residenti nel territorio della regione Cam-
pania o condotti da persone residenti sul territorio della regione
Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facen-
ti parte della popolazione stabile dell’isola.
2. (Divieto). Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è
esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone
non residenti nel territorio della regione Campania.
3. (Deroghe). Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 sono
esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell’ordine e carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purchè non fe-
stive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano

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