DELIBERAZIONE 9 marzo 2005 - Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 149/05/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'8 e del 9 marzo 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ´Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoª; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante ´Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoª; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante ´Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisiveª; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante ´Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivoª, convertito, con modificazioni, dalla Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante ´testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaª; Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante ´Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisiviª convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la propria delibera n. 435/01/CONS, recante ´Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitaleª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante ´Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenzeª, e successive modificazioni; Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante ´Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitaleª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002; Vista la

maggio 2004, n. 112 recante ´Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione ialiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisioneª ed, in particolare, l'art. 24; Sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche; Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot.

GM/141414/4686/DL dell'8 marzo 2005 che comunica l'avviso favorevole sul testo del regolamento; Preso atto delle osservazioni formulate dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. con nota DICOM/RI/0000161 dell'8 marzo 2005; Considerata la necessita' di stabilire una disciplina che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'art. 24, comma 1, della legge n. 112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, con la previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico analogico, secondo criteri di semplificazione; la disciplina per il rilascio di licenze ed autorizzazioni in conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero; la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche con riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' la disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze, anche relativamente al cumulo dei programmi radiofonici; Considerato che l'art. 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede che al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB; Considerato, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse frequenziali necessarie per l'attuazione completa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, occorre dare luogo all'assegnazione delle risorse attualmente disponibili, prevalentemente in banda UHF-L, fino alla scadenza prevista dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale data al completamento del piano di assegnazione; Considerata, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in relazione all'andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, anche relativamente all'individuazione di criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso ai fornitori indipendenti di contenuti in base alla qualita' della programmazione, al pluralismo informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle minoranze linguistiche; Ritenuto di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti

  1. dalla fornitura di programmi radiofonici, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti; b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete; Ritenuto altresi' di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche terrestri nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresi' di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi; Considerata l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione, mediante l'applicazione dei limiti previsti dalla legge n. 112/2004; Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

    Delibera

    Art. 1.

    1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

    2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

      La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Napoli, 9 marzo 2005 Il presidente: Cheli

      Allegato A alla delibera n. 149/05/CONS

      REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE

      Capo I Disposizioni generali

      Art. 1.

      Definizioni

    3. Ai fini del presente regolamento si intende per

  2. ´programmi radiofonici numerici o palinsestiª l'insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica DAB e comunque, secondo lo standard ETS 300 401, e caratterizzati da un unico marchio; b) ´programmi datiª: servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS 300 401; c) ´blocco di diffusioneª: l'insieme dei programmi dati e radiofonici numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendenti almeno cinque diversi palinsesti; d) ´capacita' trasmissivaª: numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura del territorio nazionale sulle frequenze terrestri attribuite sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze; e) ´capacita' trasmissiva del singolo bloccoª: il numero totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari servizi multimediali; f) ´operatore di reteª: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica numerica e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici e di programmi dati agli utenti; g) ´fornitore di contenuti radiofoniciª: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici e dei programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione dei suoni e dei relativi dati; h) ´fornitore di serviziª: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di...

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