PROVVEDIMENTO 17 Dicembre 2007 - Contenuto, modalita' e termini delle trasmissioni telematiche, da parte delle societa' sportive di calcio professionistiche, di copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonche' dei contratti di...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

    1.1 A partire dalla stagione sportiva 2006/2007, le societa' sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nel punto 2 del presente provvedimento.

  2. Dati oggetto della comunicazione.

    2.1 Le societa' sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate:

    1. copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprieta' o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;

    2. copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la societa' sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;

    3. copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la societa' sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute.

  3. Modalita' di comunicazione.

    3.1 Le societa' sportive di calcio professionistiche, come individuate al punto 1.1, comunicano all'Agenzia delle Entrate, alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it, la copia dei contratti di cui al punto 2.1 avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata.

    3.2 I contratti trasmessi, secondo quanto stabilito al punto 3.1, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

    3.3 I contratti sono trasmessi in file distinti per ciascun atleta professionista e per tipologia, denominati secondo le modalita' descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.

    3.4 E' consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nel precedente punto 3.2.

    3.5 Gli stessi soggetti trasmettono all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei documenti di cui al punto 2.1...

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