DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1999, n.442 - Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241, recante proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare; Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2677, istitutivo dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare"; Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, recante lo statuto dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare"; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" in ente autonomo "Mostra d'oltremare del lavoro italiano nel mondo"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni 1. L'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito denominato E.A.M.O., e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine puo' essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  1. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, di non piu' di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonche' la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

  2. Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della societa', l'E.A.M.O. e' amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attivita' di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.

  3. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  4. Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.

    L'E.A.M.O. e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.

  5. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.

  6. La societa' Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)

    "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a

    1. razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.

  7. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine...

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