Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con trasferimento delle quote sociali per mortis causa con clausola di prelazione

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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Repertorio n. . . . Raccolta n. . . .

@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata repubblica italiana

Il . . ., in . . ., nel mio studio a . . . n. . . . Innanzi a me dr. . . ., Notaio in . . ., iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di . . ., previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi, sono presenti: - . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero); - . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero); - . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero); - . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);

. . . omissis . . . Detti comparenti, tutti domiciliati presso le sedi delle rispettive imprese che rappresentano e della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

@Le norme di funzionamento della società a responsabilità limitata

@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 1 2

  1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata: ". . . s.r.l." Page 184

  2. La denominazione sociale potrà essere utilizzata nella forma abbreviata " . . . s.r.l.".

    ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

  3. La società ha per oggetto le seguenti attività: . . . La società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere sotto posta alla decisione dei soci. La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.

    ART. 3 - SEDE LEGALE

  4. La società ha sede legale nel Comune di . . .

  5. Con decisione dell'organo amministrativo, si possono istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

  6. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie3.

  7. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

    ART. 4 - DURATA

  8. La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di almeno centottanta giorni, da comunicarsi all'indirizzo della sede sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso. Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota del socio che recede nonché le modalità del rimborso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 11 del presente Statuto.

    @@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale e titoli di debito

    ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 4

  9. Il capitale sociale è di euro . . ., suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.

  10. A fronte di tali conferimenti i soci convengono tuttavia, ai sensi dell'art. 2468, 2 comma del c.c., che le partecipazioni al capitale sociale siano ripartite nel seguente modo: . . . Page 185

  11. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

    ART. 6 - AUMENTI E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

  12. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c., secondo le seguenti modalità:

    - . . .

    - . . .

    ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

  13. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che per i seguenti diritti spettanti in via esclusiva ai seguenti soci: - . . .

    - . . .

  14. I diritti di cui al precedente punto 7.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

  15. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, 2 comma del c.c., deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

    ART. 8 - TITOLI DI DEBITO

  16. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 del c.c.

  17. I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce...

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