Cambi di riferimento del 22 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed in particolare gli
articoli 6, comma 1, 7, comma 5, e 12, comma 1, lettera e);
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 15 gennaio 1997 (pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle
comunicazioni n. 3 del 1o marzo 1997) e i decreti del Ministro delle comunicazioni 15
settembre 1997 e 6 agosto 1998 (pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 1o ottobre
1998) e successive modificazioni, recanti l'approvazione degli elenchi dei beni immobili e
dei diritti d'uso da destinare a sedi ed uffici centrali e periferici del Ministero delle
comunicazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'articolo 19 del regio decreto-legge 23 aprile
1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166;
Visto l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
Sentito il Ministero delle finanze;
Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Immobili da trasferire
-
Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni
immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto
6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del decretolegge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso
al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attivita' istituzionale.
Art. 2.
Ufficio individuato per la consegna
-
Le operazioni relative alla consegna degli immobili di
cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il
Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli
affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal
Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3.
-
Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di
consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali
del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti
d'uso di cui risultano destinatari, nonche' un'ulteriore verifica degli estremi catastali
presso i competenti uffici finanziari.
-
Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei
relativi verbali di consegna.
Art. 3.
Verbali di consegna
-
I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema
allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni
notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.
-
I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e
dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna
delle parti interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8
N O T E:
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
-
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
-
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
-
le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
-
l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
-
[l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
-
-
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
-
Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
-
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
-
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
-
individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
-
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
-
indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
-
previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, comma 5 e
12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, recante:
"Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
"Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente e' titolare
dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli
per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a
sedi e uffici del Ministero".
"Art. 7 (Patrimonio).
-
-
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare
a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
"Art. 12...
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