Cambi di riferimento del 22 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed in particolare gli

articoli 6, comma 1, 7, comma 5, e 12, comma 1, lettera e);

Visti il decreto del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni 15 gennaio 1997 (pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle

comunicazioni n. 3 del 1o marzo 1997) e i decreti del Ministro delle comunicazioni 15

settembre 1997 e 6 agosto 1998 (pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 1o ottobre

1998) e successive modificazioni, recanti l'approvazione degli elenchi dei beni immobili e

dei diritti d'uso da destinare a sedi ed uffici centrali e periferici del Ministero delle

comunicazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'articolo 19 del regio decreto-legge 23 aprile

1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo

1995, n. 166;

Visto l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre

1998, n. 448;

Sentito il Ministero delle finanze;

Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Immobili da trasferire

  1. Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni

    immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle

    telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del

    Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto

    6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi

    dell'articolo 7, comma 5, del decretolegge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso

    al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attivita' istituzionale.

    Art. 2.

    Ufficio individuato per la consegna

  2. Le operazioni relative alla consegna degli immobili di

    cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il

    Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli

    affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal

    Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3.

  3. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di

    consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali

    del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti

    d'uso di cui risultano destinatari, nonche' un'ulteriore verifica degli estremi catastali

    presso i competenti uffici finanziari.

  4. Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei

    relativi verbali di consegna.

    Art. 3.

    Verbali di consegna

  5. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema

    allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni

    notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.

  6. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e

    dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna

    delle parti interessate.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2000

    CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

    Visto, il Guardasigilli: Fassino

    Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8

    N O T E:

    Avvertenze:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

    unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

    Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al

    Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi

    valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

    400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e

    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:

    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

    Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,

    possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

      nonche' dei regolamenti comunitari;

    2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti

      legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla

      competenza regionale;

    3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di

      leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque

      riservate alla legge;

    4. l'organizzazione ed il funzionamento delle

      amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    5. [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro

      dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

    deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i

    regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge

    prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

    l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali

    regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

    dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

  8. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al

    Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti

    interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della

    legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non

    possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono

    essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

  9. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

    ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di

    "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al

    visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei

    Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del

    Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il

    Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio

    1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri

    che seguono:

    1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i

      Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

      competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e

      l'amministrazione;

    2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale

      generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni

      finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo

      criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    3. previsione di strumenti di verifica periodica

      dell'organizzazione e dei risultati;

    4. indicazione e revisione periodica della consistenza

      delle piante organiche;

    5. previsione di decreti ministeriali di natura non

      regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli

      uffici dirigenziali generali.

      - Il testo dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, comma 5 e

      12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, recante:

      "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

      pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito, con modificazioni,

      dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:

      "Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente e' titolare

      dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle

      poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli

      per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a

      sedi e uffici del Ministero".

      "Art. 7 (Patrimonio).

  10. Con decreto del Ministro delle poste e delle

    telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare

    a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".

    "Art. 12...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT