PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007 - Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d''Italia delle competenze e dei poteri dell''Ufficio italiano dei cambi.

IL GOVERNATORE

DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare:

gli articoli 2, comma 2, e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;

l'art.22, comma 3, concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i casi di esclusione;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (testo unico bancario - TUB), e in particolare:

l'art.4, comma 3, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'art.145, concernente la procedura sanzionatoria applicabile dalla Banca d'Italia e dall'UIC per le violazioni previste dal medesimo testo unico bancario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e in particolare l'art.24 concernente i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali di competenza della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; visti in particolare:

l'art.6, commi 1 e 2, ai sensi del quale presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, e attribuisce alla medesima mezzi finanziari e risorse idonei...

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