DECRETO 1 luglio 2006 - Trasferimento agli armatori degli oneri blue box

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/1997 del 14 aprile 1997 del Consiglio, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, che ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 2004, ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore a i 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Visti i risultati del periodo sperimentale del sistema V.M.S. gestito dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'amministrazione;

Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati, bordo/terra, che, per le unita' di lunghezza fuori tutto superiori ai 24 metri, la manutenzione e/o sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° luglio 2006 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori delle navi soggette al controllo satellitare, affinche' sia assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto gia' avviene negli altri Stati dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati...

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