DECRETO 7 gennaio 2003 - Modalita' operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Visto il capo I decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b-bis), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.

452, che inserisce all'art. 13 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 il comma 4-bis, in base al quale l'imposta sulla pubblicita' non e' dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; Visto l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 2001, che inserisce all'art. 17 del decreto legislativa n. 507 del 1993 il comma 1-bis, che, al primo periodo, stabilisce che l'imposta sulla pubblicita' non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati; Visto l'art. 17, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, che riconosce ai comuni la facolta' di prevedere, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati; Visto l'art. 10, comma 3, della citata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.

13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 507 del 1993, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001 sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Visto l'art. 10, comma 4, della medesima legge n. 448 del 2001, che dispone che in relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i suddetti trasferimenti erariali sono disposti a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione; Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; Visto l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.

13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, che estende al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari le disposizioni dettate dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 2001 in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e che, pertanto, il canone non e' dovuto per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a cinque metri quadrati; Visto il comma 2 del citato art. 2-bis della legge n. 75 del 2002, il quale stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Visti l'art. 10, comma 3, ultimo periodo, della menzionata legge n.

448 del 2001 e l'art. 2-bis, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 75 del 2002, che dispongono che i trasferimenti aggiuntivi determinati in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge; Considerato che il comma 6 dell'art. 2-bis della legge n. 75 del 2002, contiene la definizione di insegna di esercizio che puo' godere dell'esenzione e stabilisce che, in caso di pluralita' di insegne, l'esenzione e' riconosciuta nei limiti di cinque metri quadrati

Considerato che il comma 5 dell'art. 2-bis della legge n. 75 del 2002 dispone che per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta sulla pubblicita' o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono dovuti per l'intera superficie; Visti gli articoli 4 e 16 del decreto...

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