DECRETO 28 settembre 2011 - Riduzione dei trasferimenti per l''anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli. (11A13443)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, il quale prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell'interno per l'anno 2011 e' ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell'anno 2011 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli rispettivamente di 5 milioni ed 86 milioni, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente;

Considerato che le province e i comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell'anno 2011 sono destinatari della riduzione anzidetta in proporzione alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT alla data del 31 dicembre 2009;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione in quanto l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali e' regolata dalle norme di attuazione degli statuti delle citate Regioni e Province autonome;

Considerato che in seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di maggio e giugno 2011, gli enti per i quali e' avvenuto il rinnovo dei rispettivi consigli e, pertanto, destinatari della riduzione sono 9 province e 1299 comuni;

Considerato che nei comuni di Rivamonte Agordino (Belluno), Castiglione Messer Marino (Chieti) e Staiti (Reggio Calabria), non si e' potuto procedere al rinnovo del consiglio in quanto non e' stato raggiunto il quorum necessario e che nel comune di Soddi' (Oristano) non e' stato possibile svolgere le elezioni per mancanza di candidature, per cui tali enti non sono destinatari della riduzione di risorse;

Ritenuto di dover quantificare la riduzione per abitante da applicare per l'anno in corso;

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate proprie con corrispondente soppressione di parte dei trasferimenti erariali;

Visto l'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge...

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