Trascrizione di verbali stenotipici e garanzie della difesa

AutoreLuigi Favino
Pagine453-454

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La sentenza ci lascia un tantino perplessi, perché il citato art. 138 c.p.p. non parla affatto di sottoscrizione da parte di chicchessia, ma si occupa da una parte soltanto, nel titoletto, della «trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia» e nel testo, dall'altra, del termine di esecuzione della stessa trascrizione e dell'unione della stessa agli atti del processo, ed infine della sostituzione del tecnico in caso di ritardo nell'operazione. Dedurre, pertanto, sic et simpliciter dal testo del sopracitato articolo il fatto che il giudice non debba sottoscrivere anche le trascrizioni dei verbali redatti con il mezzo della stenotipia e con questo chiudere la bocca ad una eccezione difensiva in sede di gravame, ci sembra molto ardito e senza dubbio non esaustivo su un argomento che potrebbe celare se non nullità tassative quanto meno far intravedere macroscopiche violazioni sotto il profilo delle garanzie di autenticità degli atti processuali, in particolar modo dei verbali, che debbono sempre contenere una formale e sostanziale sacralità documentale per tutti i soggetti processuali e non. Un minimo di analisi del problema ci induce a rivedere altre norme, che ci sembrano più attinenti all'argomento in questione; in particolare gli artt. 137 c.p.p. in materia di sottoscrizione del verbale dell'udienza dibattimentale da parte del pubblico ufficio che lo ha redatto, del giudice e delle persone interessate, il 142 c.p.p. che prevede l'ipotesi di nullità del verbale in caso di mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale e di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Fattispecie tutte, più vicine al caso trattato dalla sentenza, nel quale le trascrizioni dei verbali di udienza, effettuate con il mezzo della stenotipia portavano in calce esclusivamente la sottoscrizione del personale tecnico della ditta che si era occupata materialmente dell'esecuzione delle operazioni, non recando né sull'ultima pagina, né sui restanti fogli che li componevano, alcun'altra sottoscrizione. La mancanza delle sottoscrizioni in calce ai suddetti verbali da parte dei pubblici ufficiali da cui promanano e che ne garantiscono formalmente quanto meno la provenienza in relazione al verbale d'udienza che sinteticamente li riassume, comporta sicuramente uno stato di incertezza, circa le persone materialmente intervenute alla redazione dei medesimi inficiandone la validità ai sensi dell'art. 142 c.p.p. La portata di tale disciplina, infatti...

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