DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003 - Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico. (Deliberazione n. 163/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003; Visti

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art.

4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto 19 dicembre 2003); Visti

l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01; la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 926/02 di seguito: deliberazione n. 226/02); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.

27/03 (di seguito deliberazione n. 27/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.

67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03; l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03); Visti gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di sistema organizzato di offerte e di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); Considerato che

con la deliberazione n. 27/03 l'Autorita' ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica a valere dal 1° aprile 2003 fino alla entrata in vigore del regime di dispacciamento di merito economico; la deliberazione n. 27/03 prevede che la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica avvenga con cadenza trimestrale e che per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun utente dello scambio ha facolta' di trasferire il saldo preliminare cumulato del trimestre a compensazione del saldo preliminare del trimestre successivo; con la deliberazione n. 67/03 l'Autorita' ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale mediante l'introduzione di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica (di seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE cessa con decorrenza dal 1° gennaio 2004; la deliberazione n. 67/03 prevede

a) all'art. 6, comma 6.1, che siano tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unita' purche' siano rispettate le condizioni tecniche di cui al comma n. 6.2 del medesimo articolo; b) all'art. 6, comma 6.2, che possano essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta per le unita' di produzione che rispettino le sopra citate condizioni tecniche; gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che da gennaio 2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento; stante l'accertata necessita' di un periodo pari ad almeno un mese per lo svolgimento di prove di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in cui possano essere anche stipulati i contratti di adesione ai predetti mercati, possa essere completata la definizione dei sistemi di garanzia, nonche' possano essere emanate le regole per il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004, e, in particolare

a) una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE; b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 2004, senza la partecipazione della domanda e con...

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